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CANONICO ORDINARIO E PRELATO
F. Ferrari
senza data e luogo
Ordinario è un termine del diritto canonico con il quale ci si riferisce a chi detiene la potestà di governo nella Chiesa cattolica.
«Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria.»
(Codice di Diritto Canonico, Can. 134 §1)
Ordinario è quindi:
• il papa nei confronti di tutta la Chiesa cattolica;
• il vescovo diocesano, il vicario generale e quello episcopale nei confronti dei fedeli della loro diocesi;
• coloro che sono preposti ad una chiesa particolare (prelatura territoriale o abbazia territoriale, vicariato apostolico, prefettura apostolica, amministrazione apostolica eretta stabilmente) nei confronti dei loro fedeli;
• i superiori maggiori degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio e delle società di vita apostolica clericali di diritto pontificio nei confronti dei membri delle stesse.