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Percorso : HOME > Cassago > Archivio Storico > Novecento > Società anonima Cooperativa Volta1908: Società anonima Cooperativa Volta
Elenco dei soci costituenti la "Cooperativa Volta"
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA SOTTO LA DENOMINAZIONE "COOPERATIVA VOLTA" IN CASSAGO
25 ottobre 1908
Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni
Anno XVII fascicolo V (4 febbraio 1909)
Regnando S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
L'anno 1908, addì 25 ottobre, in Besana Brianza, nel mio studio.
Avanti a me dott. Achille Gallizia, notaio residente in Besana Brianza, inscritto nel Consiglio notarile di Milano, alla presenza dei testi noti ed idonei signori: Fumagalli Camillo fu Ferdinando, nato a Renate, domiciliato in Besana, oste, e Camisasca Gaetano fu Angelo, nato a Vergo, domiciliato a Besana, portinaio, si sono personalmente costituiti i signori:
Fumagalli Angelo di Luigi, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Camisasca Luigi di Giuseppe, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Conti Ignazio fu Giuseppe, nato a Molteno, domiciliato a Cassago, contadino
Magni Luigi fu Marco, nato a Perego, domiciliato a Cassago, tessitore
Arrigoni Carlo di Antonio, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Spinelli Carlo fu Luigi, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Fumagalli Erminio di Angelo, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Molteni Giovanni detto Antonio di Luigi, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Bonacina Angelo fu Giovanni, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Rigamonti Primo fu Carlo, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Redaelli Guido fu Luigi, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Camisasca Giovanni di Giuseppe, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Fumagalli Enrico di Giuseppe, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Viganò Giovanni di Luigi, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Redaelli Eugenio di Luigi, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Merlini Leonardo di Giovanni, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Redaelli Angelo di Giulio, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Viganò Tranquillo fu Filippo, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Rigamonti Angelo di Luigi, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Giussani Rodolfo di Natale, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Redaelli Luigi di Giuseppe, nato e domiciliato a Cassago, tessitore
Tutti da me conosciuti
E quindi con quest'atto tutti i soprintentervenuti dichiarano di costituire, come fra di loro costituiscono una Società commerciale anonima cooperativa avente la denominazione "Cooperativa Volta".
Detta Società ha per oggetto l'acquisto all'ingrosso e la rivendita di vino, prodotti alimentari ed altri generi affini, e ha la sua sede in Cassago (provincia di Como9 e la durata di anni 50 a principiare da oggi.
La Società si intende costituita con tutte le norme, condizioni e prescrizioni, quali risultano dall'apposito statuto che gli intervenuti dichiarano di pienamente conoscere ed approvare, promettendone la più formale osservanza. Intendendo debba tale statuto formar parte integrante e sostanziale di questo atto come se qui fosse riportato parola per parola, per il che previa lettura viene vidimato colle firme degli intervenuti ed allegato a questo atto sotto A.
Dichiarano poi gli intervenuti di sottoscrivere già fin d'ora a formare il capitale sociale, una azione per ciascuno.
Onde provvedere poi alla costituzione degli uffici sociali risultarono eletti:
Per il Consiglio d'amministrazione: Conti Ignazio fu Giuseppe, di Cassago; Camisasca Luigi di Giuseppe, di Cassago; Arrigoni Carlo di Antonio, di Cassago; Spinelli Enrico fu Luigi, di Cassago; Molteni Giovanni detto Antonio di Luigi, di Cassago; Bonacina Angelo fu Giovanni, di Cassago; Rigamonti Primo fu Carlo, di Cassago; Fumagalli Enrico di Giuseppe, di Cassago; Redaelli Eugenio di Luigi, di Cassago.
I quali tutti dichiarano di accettare tale carica.
A Sindaci effettivi: Zappa Alberto di Giuseppe, di Cassago; Corti Giovanni fu Luigi di Cassago; Redaelli Guido di Luigi, di Cassago; Giussani Rodolfo di Natale, di Cassago; Colombo Ambrogio, fu Giuseppe, di Cassago.
A Sindaci supplenti: Casara Mansueto, farmacista; Zappa Antonio di Giuseppe.
A probiviri effettivi: Redaelli Luigi di Giuseppe; Spinelli Carlo fu Luigi; Fumagalli Francesco.
A probiviri supplenti: Camisasca Giacomo di Giuseppe; Fumagalli Edoardo di Ferdinando.
A cassiere: Fumagalli Angelo di Luigi, di Cassago.
Gli intervenuti delegano i signori .... a sensi dell'articolo 43 della legge notarile per la firma dei fogli intermedi di questo atto e dell'allegato statuto.
A seguito di mia interpellanza i signori ..... dichiarano di essere del tutto analfabeti e di non poter quindi firmare questo atto.
E richiesto, io notaio ho steso quest'atto del quale ho dato lettura presenti i testi in un all'allegato statuto, alle parti, che approvandolo lo sottoscrivno coi testi e me notaio per ultimo, ad eccezione dei due analfabeti come sopra.
Quest'atto scritto di mio pugno consta di due fogli per pagine sei.
(Omesse le firme)
FUMAGALLI CAMILLO - CAMISASCA GAETANO, testimoni
dott. ACHILLE GALLIZIA, notaio in Besana Brianza
STATUTO
Denominazione, scopo, sede, durata
Art. 1
E' costituita in Cassago (provincia di Como) una Società anonima cooperativa sotto la denominazione "Cooperativa Volta"
Art. 2
possono far parte della Società tutti gli operai ed agricoltori capaci di obbligarsi residenti nel territorio della provincie di Como e di Milano
Art. 3
Scopo della Società è l'acquisto all'ingrosso e la rivendita di vino, prodotti alimentari ed altri generi affini
Art. 4
La sede della Società è in Cassago, essa servirà anche di ritrovo famigliare per i soci. La Società avrà durata di anni 50 a principiare dalla data dell'atto costitutivo
Art. 5
Il domicilio di ciascun socio, per qualsiasi rapporto sociale, si intende stabilito presso la sede della Società a tutti gli effetti di legge
Art. 6
La Società non potrà per alcun motivo occuparsi di questioni politiche o religiose
Capitale sociale, diritti e doveri dei soci
Art. 7
Il capitale sociale è illimitato, esso è costituito:
a) dalle azioni sottoscritte dai soci dell'importo di lire 10 ciascuna;
b) dal fondo di riserva costituito dagli utili sociali di cui all'articolo 41, delle tasse d'ingresso e da qualsiasi altra sopravvenienza attiva
Art. 8
Ogni socio deve sottoscrivere almeno un'azione e non potrà possedere più di n. 100 azioni.
Qualora per qualsiasi titolo o causa gliene pervenissero oltre il detto numero, dovrà alienarle nel termine di un anno, trascorso tale termine le azioni eccedenti perderanno il diritto agli utili annuali finché restino al nome dello stesso possessore
Art. 9
Le azioni sono nominative e non possono essere cedute né sottoposte a vincolo qualsiasi senza il consenso del Consiglio di Amministrazione e si intendono sempre vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima
Art. 10
Se un'azione passa a più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere ed a riconoscere il trasferimento finché non sia stato designato un unico rappresentante e questo venga accettato dal Consiglio
Art. 11
Chi intende entrare nella Società deve presentare domanda su apposita modula al Consiglio di amministrazione, dichiarando di sottomettersi a tutti gli obblighi stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
La domanda deve essere controfirmata da due soci quali presentatori
Art. 12
L'ammissione a socio spetta esclusivamente al Consiglio; questi può anche respingere le domande senza motivazione
Art. 13
Ogni socio è tenuto:
a) a pagare una tassa d'ammissione di lire 1 per una volta tanto qualunque sia il numero di azioni sottoscritte;
b) a pagare le azioni sottoscritte a norma delle condizioni stabilite nella domanda e accettate dal Consiglio;
c) a pagare la quota di contribuzione al fondo di riserva, se la iscrizione avrà luogo dopo i primi due esercizi sociali: quale quota verrà d'anno in anno stabilita dal Consiglio d'amministrazione;
d) ad attenersi alla perfetta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, nonché a cooperare al benessere ed incremento della Società e alla amorevole fratellanza fra i soci
Art. 14
Saranno esonerati dalla tassa d'ingresso di cui al precedente articolo tutti quelli che abbiano fatta la domanda di ammissione entro 12 mesi dall'atto di costituzione della Società
Art. 15
Il pagamento delle azioni può essere effettuato o in una sola volta all'atto della iscrizione, oppure in rate settimanali consecutive non inferiori a lire 1 ciascuna: salvo le dilazioni che venissero in casi speciali accordate dal Consiglio
Art. 16
Qualora il socio non provvedessero nel termine prescritto al saldo delle azioni perderà ogni diritto sulle somme versate in acconto che saranno devolute al fondo di riserva e potrà essere dichiarato escluso dalla Società a termini dell'articolo 20
Art. 17
Ogni socio non potrà chiedere nuove azioni se prima non abbia soddisfatto intieramente quelle antecedentemente sottoscritte
Art. 18
I soci possono cedere le loro azioni coi diritti inerenti purché la cessione sia autorizzata dal Consiglio e il cessionario abbia i requisiti per essere socio se già non lo è, e venga come tale ammesso dal Consiglio
Art. 19
Il socio può sempre recedere dalla Società, il recesso però non dà diritto al rimborso delle azioni che nel caso:
a) trasloco del socio ad altro comune e ciò solo per i soci residenti nel territorio del comune di Cassago;
b) di morte del socio quando gli eredi non possono subentrare al defunto;
c) di dissenso del socio da deliberare per fusione della Società con altra; per reintegrazione od aumento del capitale sociale; per cambiamento dello scopo o proroga di durata della Società;
Il Consiglio provvederà al rimborso nel termine di un anno
Art. 20
Il Consiglio di amministrazione, salva sempre ogni altra azione per danni, ha diritto di escludere il socio:
a) quando non abbia interamente pagato le azioni sottoscritte nei termini prescritti come al precedente articolo 16;
b) quando si renda insolvente per debiti dipendenti da operazioni effettuate colla Società ed abbia costretto la Società ad atti giudiziari per il soddisfacimento di tali debiti;
c) quando abbia agito direttamente od indirettamente a danno della Società;
d) quando conservi un contegno riprovevole nei locali sociali oppure si renda colpevole di azioni indegne;
L'esclusione ha per effetto di far perdere al socio qualunque diritto di rimborso alle azioni o delle rate delle medesime, nonché delle quote del fondo di riserva e degli utili.
Il socio escluso ha facoltà di appellarsi al Comitato dei probiviri di cui all'articolo 44 entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione presa a suo riguardo.
Operazioni della Società
Art. 21
Il Consiglio d'amministrazione provvede all'acquisto all'ingrosso dei generi da rivendere alle migliori condizioni possibili sia per il prezzo come per la bontà dei prodotti
Art. 22
La distribuzione dei generi si fa a pronti contanti: potrà però a giudizio del Consiglio essere accordato ai soci un credito sino a lire 5 per azione liberata
Art. 23
Il Consiglio d'Amministrazione compilerà un apposito regolamento contenente tutte le prescrizioni e modalità per l'acquisto e la rivendita dei generi, per il fido da concedere ai soci, per i modi ed i termini di pagamento, per il buon ordine e la disciplina del ritrovo famigliare presso la Sede della Società, e per quanto insomma sia inerente al buon andamento generale dell'esercizio sociale; tale regolamento è di esclusiva competenza del Consiglio
Assemblea generale
Art. 24
L'assemblea generale è il potere costituente della Società; si compone di tutti i soci in regola nei pagamenti.
In via ordinaria è convocata entro il febbraio di ogni anno per la discussione, approvazione e modificazione del bilancio sociale per la nomina della cariche sociali e per la trattazione di quanto è posto all'ordine del giorno.
In via straordinaria l'assemblea si raduna per deliberazione del Consiglio o dietro richiesta dei sindaci.
E' di esclusiva competenza dell'assemblea, oltre quanto sopra e quanto le sia attribuito dalla legge, il deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla riduzione, reintegrazione ed aumento del capitale sociale, sullo scioglimento della Società, sulla nomina dei liquidatori, sulla proroga della durata della Società.
Art. 25
La convocazione dell'assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'ordine degli oggetti da trattarsi affisso nei locali della Società e pubblicato sul giornale La Lombardia o in quell'altro giornale che fosse deliberato dall'assemblea, il tutto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza
Art. 26
Nelle assemblee i soci potranno farsi rappresentare da altro socio mediante delegazione in calco all'avviso di convocazione: nessun mandatario può rappresentare più di un socio
Art. 27
Le adunanze sono valide e valide quindi le relative deliberazioni quando sia presente almeno un quarto dei soci, però nel caso in cui sia posto all'ordine del giorno lo scioglimento della Società occorrerà la presenza di almeno due terzi dei soci.
In difetto di numero l'adunanza si riterrà senz'altro riconvocata in seconda convocazione nello stesso giorno della successiva settimana e le deliberazioni presevi saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti
Art. 28
In ogni adunanza dietro invito del presidente del Consiglio d'amministrazione l'assemblea nomina il proprio presidente, il quale poi sceglie fra i soci presenti il segretario e due scrutatori
Art. 29
L'assemblea non può discutere e deliberare se non sulle proposte portate dall'ordine del giorno.
Ogni socio ha un sol voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede.
Art. 30
Le votazioni si fanno per alzata di mano, però trattandosi di persone o quando lo domandino almeno 10 soci si deve procedere a scrutinio segreto, in entrambi i casi si intendono approvate le proposte che ottengono la maggioranza relativa dei voti.
I membri del Consiglio d'amministrazione non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci né su materia riguardante la loro responsabilità.
Art. 31
Il presidente dell'assemblea è investito di ogni potere per il buon ordine della discussione
Consiglio di amministrazione
Art. 32
L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto di nove membri eletti dall'assemblea.
Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Nel primo anno verranno sorteggiati cinque membri per procedere alle nuove nomine; in appresso la decadenza sarà determinata dall'anzianità della nomina.
Art. 33
Nel caso di vacanza di uno o più consiglieri il Consiglio d'amministrazione in unione al Comitato dei sindaci provvederà a nominare i consiglieri supplenti che dureranno in carica fino alla prossima assemblea.
Se però si verificasse la vacanza di quattro o più consiglieri dovrà senz'altro essere convocata l'assemblea generale per la reintegrazione del Consiglio
Art. 34
I membri del Consiglio sono esonerati dall'obbligo di prestar cauzione e il loro ufficio è del tutto gratuito.
Essi nominano fra loro il presidente.
Questi rappresenta la Società di fronte ai terzi o in giudizio.
Art. 35
La firma sociale è devoluta al presidente.
In mancanza del presidente sarà necessaria la firma di due qualunque dei consiglieri.
Art. 36
Sono attribuzioni del Consiglio:
a) deliberare sull'ammissione, esclusione dei soci, nonché sulle cessioni o vincoli delle azioni;
b) assumere gl'impiegati ed agenti necessari all'andamento dell'azienda;
c) determinare le attribuzioni, stipendi e interessenze del personale, cambiarlo, sospenderlo e revocarlo se del caso;
d) provvedere all'acquisto delle merci, fissare i prezzi di rivendita e determinare tutte le prescrizioni pel buon andamento dell'esercizio, in ispecie quello pel regolamento di cui all'art. 23 di questo statuto;
e) compilare i bilanci annuali, le relazioni morali e gli inventari;
f) contrarre prestiti, acquistare beni mobili ed immobili;
g) convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie;
h) compiere in fine tutti quegli atti pel buon funzionamento dell'esercizio sociale, che non sieno riservati all'assemblea.
Art. 37
Il Consiglio ha facoltà di nominare un segretario anche fuori dei soci e di stipendiarlo.
Il segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio e delle assemblee e cura l'adempimento delle formalità prescritte dal Codice di commercio per le Società cooperative.
Art. 38
Perchè le deliberazioni del Consiglio siano valide occorre almeno la presenza di cinque membri compresovi il presidente.
Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza relativa dei voti.
Quando i voti sono uguali prevale quello del presidente.
Le votazioni sono palesi a meno che trattisi di persona.
Alle sedute del Consiglio possono assistere i soci senza però diritto né al voto né alla parola.
Del cassiere
Art. 39
L'assemblea elegge fra i soci un cassiere fissandone la retribuzione mensile: esso dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Il Consiglio d'amministrazione ha però facoltà di sospenderlo e sostituirlo fino alla prima assemblea generale cui spetterà la definitiva deliberazione.
Il Consiglio delibererà sulla cauzione, da prestarsi dal cassiere e potrà anche esonerarlo.
Bilancio e riparto utili
Art. 40
Alla fine di ogni anno che termina col 31 dicembre il Consiglio procede ad un esatto inventario degli enti sociali e sulla base del medesimo predispone il bilancio: gli utili netti prededotte tutte le spese di qualunque genere dell'esercizio sociale verranno ripartite per una metà ai soci in proporzione delle azioni e per l'altra metà saranno devoluti al fondo di riserva.
Art. 41
Il bilancio dovrà essere presentato ai sindaci entro il gennaio successivo e dovrà essere quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci in uno alla relazione dei sindaci ed a quella del Consiglio d'amministrazione.
Dei sindaci
Art. 42
I sindaci, in numero di cinque effettivi e due supplenti, sono eletti fra i soci dall'assemblea generale ordinaria, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
essi vegliano alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, ed adempiono a tutti gli obblighi loro demandati dalla legge ed in ispecie dall'articolo 184 del Codice di commercio.
La loro carica è del tutto gratuita.
Dei probiviri
Art. 43
Le eventuali controversi fra i soci e fra questo e gli amministratori per affari attinenti alla Società, saranno decise inappellabilmente dai probiviri che vengono eletti ogni anno dall'assemblea.
Essi sono in numero di tre effettivi e due supplenti, potranno essere scelti anche fra persone estranee alla Società e la loro carica è del tutto gratuita.
Essi decidono come amichevoli compositori e senza formalità di procedura.
Scioglimento e liquidazione
Art. 44
In caso di scioglimento, le rimanenze attive, previo pagamento delle passività e previo rimborso delle azioni ai soci, saranno devolute ad un'opera di beneficenza del comune di Cassago da destinarsi dall'assemblea.
I liquidatori verranno eletti dall'assemblea.
Disposizioni diverse
Art. 45
La pubblicazione degli atti sociali prescritta dalla legge verrà eseguita sul giornale La Lombardia ed in sua sostituzione in quel periodico che venisse designato dall'assemblea.
Art. 46
Il Consiglio d'amministrazione resta autorizzato ad introdurre nel presente statuto quelle varianti che fossero eventualmente richieste dal Tribunale per ottenere il decreto autorizzante la trascrizione a sensi dell'articolo 91 del Codice di commercio.
Art. 47
Il primo esercizio sociale si chiuderà col 31 dicembre 1909.
Besana, 25 ottobre 1908
(omesse firme)
CAMILLO FUMAGALLI - CAMESASCA GAETANO, testimoni
D'ACHILLE GALLIZIA, notaio in Besana Brianza
Registrato a Carate Brianza il 7 novembre 1908, n. 65, vol. 30, Gratis
Il ricevitore: A. BOERI
Copia conforme all'originale in più fogli colle prescritte firme ed all'allegato, che si rilascia alla Società.
Milano, 10 novembre 1908
Dott. ACHILLE GALLIZIA, notaio in Besana Brianza