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Percorso : HOME > Cassago > Archivio Storico > Ottocento > 1867 Legati Visconti1867: Legati Visconti
Ritratto di Guido Visconti di Modrone (1838-1902)
1867
Condizione giuridica dei legati Visconti di Modrone a favore della Parrocchiale di Cassago
Archivio Visconti di Modrone, fald. I-82, Culto e Benefici, Cassago
Eccellente Casa Ducale Visconti Modrone
in Milano
Condizione giuridica dei legati stati disposti a favore della Chiesa Parrocchiale di Cassago, e di cui all'Istrumento d'affrancazione 13 Gennajo 1865 N. 8093/663 rogato Velini in riguardo specialmente alla legge 15 Agosto 1867 N. 3848 sulla liquidazione dell'Asse Ecclesiastico.
VOTO
La Chiesa Parrocchiale di Cassago Mandamento di Missaglia, Circondario di Lecco, Provincia di Como, è reddituaria attiva verso l'Illustrissima Casa Ducale Visconti di Modrone di Milano di alcune annualità a titolo di Legato state a di lei favore disposte colle seguenti disposizioni di ultima volontà e cioé:
1° Per l'annuale celebrazione della Festa di S. Agostino disposta dal Marchese Giovanni Vincenzo di Modrone con Testamento 11 Settembre 1797, l'annua corresponsione di milanesi L. 90 pari ad Italiane L. 69.12
2° Per la perpetua celebrazione dell'anniversario della morte del detto Testatore avvenuta il 23 Aprile 1798 simili Italiane L. 69.12
L'imposizione di detti oneri venne fatta dal Testatore colla seguente letterale disposizione che leggesi nel citato Testamento = "Alla Chiesa di Cassago obbligo li miei Eredi a passare l'annua pensione di Zecchini 12, sei dei quali si dovranno impiegare per celebrarvi ogni anno la festa di Sant'Agostino ed altri sei per celebrarvi pure ogni anno l'anniversario della mia morte con un ufficio da requiem."
3° Corresponsione di L. 720 pari ad Italiane 552.96 per la celebrazione d'una messa quotidiana in perpetuo disposta dal defunto Duca Carlo Visconti di Modrone con suo testamento 30 Ottobre 1833, del tenore seguente "Desidero di essere trasportato a sant Salvatore presso Cassago Provincia di Como dove riposa una parte de' miei parenti, ed ordino che nella Chiesa Parrocchiale di Cassago si faccia celebrare in perpetuo una Messa quotidiana coll'elemosina di L. 2 milanesi per cadauna compresa la manutenzione, in suffragio dell'anima mia e de' miei parenti ipotecando in specie per l'adempimento di detta messa i detti beni di Cassago, a cui carico ritengo questo legato."
4° Annua prestazione di Italiano L. 5.75 per la celebrazione di N. 6 messe all'anno, ed
5° Annua prestazione di N. 4 staja di frumento da distribuirsi in pane ai poveri di Cassago (per l'attribuito valore di L. 43.05) entrambi disposte da Melchiore De Sappis con queste testuali parole che trovansi scritte nel di lui testamento 5 novembre 1562 rogato Castiglione "Item aggravo infrascriptum heredem meum et seu infrascriptos haeredes meos debite refferendo ad celebrari faciandum missas septem in ecclesia sancti Jacobi constructa in dicto loco de Cassago, in qua volo sepeliri cadauer meum et hoc singulo anno usque in perpetuum et pariter eos heredes meos aggrauo ad erogandos singulo anno usque in perpetuum staria quatuor panis frumenti pauperibus, qui per tempora erunt in dicto communi de Cassago et ubi dicti et infrascripti haeredes mei debite refferendo cessaverint per annum unum in fieri faciendo praedicta eo casu eos infrascriptos heredes meos privavi et privo haereditate et bonis meis et haec omnia in remedium et mercedem animae meae et pariter agravo dictos et infrascriptos haeredes meos ad fieri, etc."
Resosi defunto il Signor Duca Uberto Visconti la di lui intestata eredità fu aggiudicata in tre parti uguali ai di lui figli Signor Duca Raimondo e Conti Guido e Luigi Visconti, i quali desiderando redimersi dall'adempimento perpetuo di detti Legati, col prevalersi della legge d'Affrancazione 24 Gennajo 1864 n. 1636 e Regio Decreto 31 marzo stesso anno n. 1725 addivennero in concorso della fabbriceria e Chiesa Parrocchiale di Cassago all'Istromento 13 Gennajo 1865 N. 8093/663 dei rogiti D. Giuseppe Velini, in forza del quale mediante la prestazione dell'annua rendita di L. 740 inscritta sul Libro del debito Pubblico del Regno d'Italia, Essi nobili debitori deliberarono sé ed i loro Beni di Cassago (specialmente ipotecati a garanzia del soddisfacimento di parte de' quei Legati) da tal perpetuo adempimento.
Successivamente essendo stata pubblicata la Legge 15 Agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, venne proposto il quesito se in forza della stessa i legati come sopra disposti fossero o meno soppressi alla quale domanda crediamo rispondere come segue:
La Legge 15 Agosto 1867 all'art. 1 testualmente dispone quanto segue: "Non sono più riconosciuti come enti morali: N/6 Le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione e titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o Legati pii per oggetto di culto, quand'anche non eretta in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle Fabbricerie od opere pie destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri che si conserveranno al culto ..."
Al successivo art. 5 poi all'ultimo è detto che "I Beni delle Prelature e delle Cappellanie di cui al N. 5 art. 1 delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto, di cui al punto N. 6 si intenderanno per effetto della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, si e come di diritto e mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena in difetto di decadenza."
Perché adunque i Legati Pii a cui accenna la legge del 1867 debbano venir soppressi, fa d'uopo che li medesimi costituiscano un ente morale un ente cioé dotato di vita propria, di capacità giuridica distinta, per modo che pel fatto della sua particolare esistenza debba considerarsi perché tale infatti, una forza d'azione speciale.
Questo concetto risulta positivamente dalla dizione stessa della legge avendo questa usata la formola "non sono più riconosciuti come enti morali" etc. il che equivale a dire che quelle istituzioni le quali non costituiscono un ente morale non le si vollero, e non furono infatti tolte di mezzo, e soppresse. Tanto è vero che il Legislatore per mantenere sempre in evidenza le di lui volontà di sopprimere soltanto quegli enti che in sé considerati costituiscono una fondazione speciale accortamente ebbe ad usare la frase: "le istituzioni con carattere di perpetuità che sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, in luogo di usar la dizione come fondazioni e Legati Pii" etc.
E valga a suffragio di questa opinione anche il fatto che una tale disposizione di legge fu così intesa dal relatore della stessa e della Camera dei Deputati. E quivi si mantenne distinzione ammessa tanto nel diritto canonico che nel diritto comune, fra legato fondazione e legato semplice, mantenendosi pure il principio che formò il concetto di volere aboliti per empre quei legati i quali avessero un carattere di fondazione, non volevansi però sopprimere quelli altri legati oggetto di culto che in sé considerati si risolvevano in semplici legati di sse o in altre simili prestazioni.
Posta adunque questa generale distinzione e rammentata quel debba essere la interpretazione e la portata dell'art. 1 N. 5 della Legge 15 Agosto 1867, è evidente che i lasciti alla Chiesa di Cassago di cui alle succitate disposizioni 11 settembre 1797, 30 ottobre 1833 e 5 novembre 1562, non trovandosi sotto un titolo di fondazione speciale, e quel che più conta non essendo corpi morali, non cadono né cadere possono sotto le norme abolitive della legge del 1867. Non occorre parlare del lascito Melchiorre De Sappis di cui al N. 5 importante l'obbligo della distribuzione annuale di 4 staja di frumento da farsi ai poveri di Cassago. Questo lascito per ogni considerazione si sottrae alla discussione ed all'applicazione della legge in discorso e giova appena notare che la legge del 1867 riguarda unicamente e tassativamente enti ecclesiastici, istituzioni, fondazioni le quali abbiano per oggetto esclusivamente il culto. Tutte quelle particolari istituzioni quindi, disposizioni o fondazioni, le quali non abbiano a base il culto, o l'esercizio del medesimo, e tutte quelle istituzioni o disposizioni eziandio che in sé stesse considerate, per indole e natura propria sono qualificate come opere pie in genere, o quali opere di beneficenza tutte queste disposizioni diciamo si sottraggono dalla legge in discorso.
Ed anzi questa letteralmente dispone che "Gli Istituti di natura mista saranno conservati per quella parte di redditi e del patrimonio che giusta l'art. 2 della Legge 5 Agosto 1862 N. 753 doveva essere distintamente amministrata, salvo etc." e quest'ultima legge riflette appunto le opere pie N. 6 dell'art. 1.
Relativamente poi agli altri lasciti di cui sopra ai N. 1.2.3 e 4 oltre il già detto osserveremo ancora che non basta il carattere di perpetuità inerente ad una data istituzione, perché possa essere qualificata come corpo morale o come fondazione speciale. Tale carattere ne costituisce uno degli elementi del corpo morale, uno degli estremi senza dei quali non può sussistere, non è certo la nota caratteristica, consistendo questa nella finzione di legge per la quale ad un determinato ente è attribuito un complesso di diritto nell'esercizio dei quali estrinseca una capacità giuridica distinta per modo che a somiglianza d'ogni altra persona fisica, vive di vita propria di propria personalità.
E questa creazione giuridica questa personalità, questa fondazione speciale non può certo ravvisarsi nelle succitate disposizioni testamentarie, mentre dalle parole stesse onde son concepite, chiara emerge la volontà dei disponenti di vincolare li Eredi e successori loro al soddisfacimento perpetuo d'un onere alla prestazione annua d'una determinata somma di denaro per un titolo prestabilito e non già quella di esigere un'istituzione speciale, in una parola quei testatori vollero lasciare in perpetuo alla Chiesa di Cassago un semplice Legato di Messe e d'anniversari ma non vollero che questo lascito puro e semplice avesse poi a costituire un ente distinto, una fondazione particolare privilegiata.
Tanto è vero che non troviamo assegnato per il soddisfacimento di questi pesi beni specifici, distinti e separati dal patrimonio Ereditario, e non venne pure imposto l'obbligo d'una speciale amministrazione. E si noti che la legittima proprietaria dei Legati di cui sopra è la Chiesa Parrocchiale di Cassago, la quale come tutte le altre Parrocchie e Benefici Parrocchiali, non è punto soppressa (art. 1 18 precitata legge) per cui data la soppressione dei Legati Pii di oggetti di culto, avremmo l'anomalia d'un ente per esplicita disposizione di legge rispettato nella sua esistenza, al quale dalla legge medesima avrebbero poi tolto i precipui mezzi, coi quali provvedere alla estrinsecazione e conservazione della propria individualità. Di più il Demanio ed i patroni sono chiamati a succedere alli enti soppressi (art. 2.5 legge 1867) e nel caso concreto tanto la Parrocchia, proprietaria, che la Fabbriceria, amministratrice non furono e non sono abolite.
Che vuolsi partire da un'altro ordine d'idee richiameremo la massima che le istituzioni e fondazioni perpetue, vennero soppresse in omaggio all'art. 833 del vigente Codice Civile, il quale letteralmente dispone "essere nulle le disposizioni ordinate al fine di istituire e dotare benefici semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni." Dal Codice quindi vennero permesse quelle disposizioni testamentarie le quali avessero per oggetto ascito più in genere (ad eccezione di quelli per l'anima o a favore dell'anima espressa amente = art. 831).
Data la soppressione avremo l'assurdo di una legge speciale, che invaderebbe il campo di una legge generale, derogandone le disposizioni, ed avremmo lo sconcerto di vedere tuttogiorno autorizzate come infatti le Fabbricerie ad accettare legati ed anniversarj, li quali poi, secondo l'ipotesi della nostra contraria dovrebbero cadere sotto l'asserita soppressione. Così mentre da una parte si tende a distruggere, dall'altra si crea illudendo per tal modo ogni concetto pubblico e di privato diritto.
Tutto questo diciamo in senso di verità e di diritto, per non lasciar luogo a dubbj, od equivoci, ed a false posizioni, e questo deduciamo ancora perché ci si palesa conforme alla logica ed al concetto della legge stessa mentre riteniamo che i legati pii che costituiscono semplici legati di messe od altre simili prestazioni non vennero punto intaccati nella giuridica loro efficienza dalla Legge del 1867, la quale quando si volesse interpretare in contrario senso si presenterebbe incoerente ai principj che essa medesima ha posto per base. Quantunque l'opinione dello scrivente nel concetto sopra espresso abbia raggiunto una perfetta convinzione tuttavia l'applicazione pratica e l'interesse della Casa Ducale ci deve condurre a diverse considerazioni in ordine ai provvedimenti da adottarsi oggi.
Se l'opinione espressa fosse pur quella seguita dal potere esecutivo nell'interpretazione ed esecuzione della legge, ogni ulteriore cautela tornerebbe certamente inutile. Ma ciò è ancora non stabilito, non ci consta, e a tutt'oggi non possiamo avvisare quali possono essere li intendimenti, quale il contegno della Autorità competete in proposito, quali le deliberazioni. e siccome ci troviamo di fronte alla esplicita e perentoria disposizione dell'art. 5 al N. 4 e 5 al N. 2 delle citate Leggi 1867 in forza delle quali, non facendosi valere i diritti di rivendicazione per svincolo di Beni costituenti la dotazione di enti soppressi entro l'anno della pubblicazione della Legge, o non esercitandosi nel termine di anni cinque i diritti di devoluzione dei beni mobili devoluti al Demanio, - agli interessati è comunicata la pena della decadenza delle ragioni relative a cui competono, concentrando in sé lo stato, la proprietà dei beni suddetti.
Ad evitare quindi il pericolo è prudente cautela consigliare la Nobile Fraterna Visconti di porgere in tempo Dichiarazione al Demanio, nei sensi che si ritengono soppressi i legati perpetui di cui ai titoli precitati. Essi Nobili Fratelli intendono approfittare delle disposizioni della Legge 15 Agosto 1867 N. 3848 e precisamente della facoltà di cui all'art. 5, ultima allinea, di avere cioé liberi e svincolati a loro favore li beni tutti costituenti la dotazione delli enti di cui sopra alla N. 1. 2. 3 e 4 contro il pagamento della doppia tassa di successione nei modi e termini di legge.
Avvocato Buccellati