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1600: Schola

La medaglia con l'allegoria eucaristica appuntata sulla mozzetta rossa

La medaglia con l'allegoria eucaristica appuntata

sulla mozzetta rossa

 

 

1600

Statuto della Schola del SS. Sacramento di Cassago

 

Archivio parrocchiale di Cassago, cartella 1

 

 

 

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Art. 14. Chi volesse pur inservire ma i suoi impegni non permetessero d'intervenire alla sudetta officiatura saranno egualmente considerati come confratelli coll'obbligo però di corrispondere annualmente alla Cassa del Consorzio Lire tre di Milano oltre il dovere di recitare il rosario per ciascuna mancanza. Quando poi dal Parroco saranno riconosciuti legittimi motivi della loro assenza pagheranno Lire tre Milanesi all'anno.

 

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Art. 20. I Fabbricieri dal canto loro pretenderanno solo il compenso e l'emolumento per la chiesa e la sagrestia, quando debbano rifar le suppellettili e la cera della stessa, quindi non potranno né permettere né impedire le funzioni, se non nel caso di giovamento o pregiudizio della stessa chiesa, o sagrestia.

 

Art. 21. A prevenire ogni sgradevole controversia colla confraternita, si stabilisce, che nella morte di ciascun confratello, tutti dovranno prestarsi a corrispondere al Priore od al Tesoriere la somma di soldi tre di Milano per cadauno; e questo servirà alla celebrazione di un ufficio da requiem in suffragio di quell'anima; il di cui avanzo poi servirà per fondo di cassa.

 

Art. 22. Chi si rifiuta a questo pagamento per la terza volta, sarà immediatamente escluso dalla confraternita senza speranza che gli si celebri il detto officio.

 

Art. 23. Quando poi occorresse di fare qualche funzione con pompa speciale avendovi i mezzi, si stabilirà pure il modo, il compenso e l'emolumento speciale della chiesa coll'assistenza del Parroco.

 

Art. 24. Tanto per le ordinaria quanto per le straordinarie funzioni il contributo si pagherà sempre da ciascuno confrattello di volta in volta per non incontrar spese, a cui non si possa supplire per mancanzo di mezzi.

 

Art. 25. Sarà dovere dei confrattelli di accompagnare il Santissimo Viatico, il decorare le processioni della terza domenica d'ogni mese e tutta l'ottava del Corpus Domini con decenza e con pulitezza: e vi assisteranno nell'ora prefissa, nella circostanza delle Santissime 40 ore.

 

Art. 26. Tutti dovranno portare il Baldachino col suo fazzoletto al collo, i guanti bianchi: non esclusi quelli che portano i cantoralj, e tutti gli altri analoghi stromenti.

 

Art. 27. In fine d'ogni anno si renderà conto delle spese ed introiti per conoscere lo stato delle risultanze. Infine indi tutti i confrattelli si riuniranno la seconda domenica d'avvento per prestare il loro voto alla rinnova o conferma degli ufficiali, e per terzo i consiglieri.