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1638: Filippo Pirovano commendatario dell'Abbazia di Civate

Stemma che ricorda mons. Filippo Pirovano Commendatario a Civate (1649)

arma di Filippo Pirovano a Civate

 

 

2 agosto 1638

Mons. Filippo Pirovano Commendatario dell'Abbazia di Civate compone delle questioni insorte con l'Abate e i monaci

 

Archivio di Stato di Milano, Fondo religione parte antica, Civate, Cartella 3705, fasc. 2. Fonti bibliografiche: BOGNETTI-MARCORA, L'Abbazia benedettina di Civate, Oggiono 1985, 272.

 

 

Divenuto pochi anni dopo Commendatario dell'Abbazia sudetta Monsignor Filippo Pirovano, varie liti e diferenze insorsero tra esso lui e l'abate e Monaci Olivetani, le quali, discusse in un compìto giudizio di quattro atti inanti l'abate Don Giovanni Battista Fossati Canonico della Scala compromissario, furono dal medesimo terminate con Laudo del giorno 2 Agosto 1638 contenente cinque capi. Nel primo, l'annua prestazione de cento scudi, stipulata doversi pagare a' Monaci nell'Istromento dell'anno 1633 per la celebrazione delle sudette messe nella Chiesa di San Pietro in Monte, e per la riparazione e manutenzione di detta Chiesa, suo Campanile ed Edifizi, fu ridotta ad annui scudi sessanta. Nel secondo fu dichiarato che il Vicario perpetuo dell'Abazia dovesse mantenersi nel possesso d'aver la chiave d'una porta della Chiesa di San Calocero annessa al Monastero per l'amministrazione de Sagramenti in qualunque tempo, nè poterglisi impedire l'uso della Sagrestia, campanile, Tabernaculo od altra qualsivoglia suppellettile serviente all'esercizio della Cura d'Anime, a condizione però che lo stesso Vicario continuar dovesse il pagamento di dodici scudi annui a' Monaci. Nel terzo capo fu determinato che l'Abate e monaci non potessero pretender partecipazione negl'incerti specialmente procedenti da Funerali e Legati per offizi mortuari ed ogni dipendenza dagli uni e dalli altri, salva a Monaci la ragione di conseguire la metà degli emolumenti procedenti da Funerali ed Offizi riguardanti quelle persone che già avevano sepolcro proprio nella detta Chiesa di San Calocero. Nel quarto fu arbitrato che fosse lecito a Monaci il ricevere dal popolo di Civate oblazioni puramente volontarie per qualunque titolo, purchè essi niente pretendessero ed esigessero dal popolo stesso per diritto positivo e contro volontà del medesimo.

Nel quinto ed ultimo capo fu pronunziato che il Superiore de' Monaci allora sedente e gli successori di Lui usar potessero del titolo di Abate e che tenuti fossero ad alloggiare il Commendatario allorchè si portasse al Monastero di Civate. Qualch'altre questioni insorsero in esecuzione dell'accennato Lodo, che tranquillate furono anch'esse com immediata successiva convenzione dallo stesso Abbate canonico Fossati collaudata, nella quale fu pattuito in primo luogo che il Vicario Perpetuo dovesse provedersi di paramenti propri senza che fosse tenuto d'indi avanti al pagamento dei dodici scudi annuali e che, per li attrassi da esso dovuti, pagasse ciò che fosse dichiarato dall'Arbitro Fossati, con spiegazione però che niente pagasse qualor dal detto Fossati nessuna positiva dichiarazione sopra di ciò emanasse. In secondo luogo fu poi convenuto che l'Abate Commendatario Pirovano pagasse a Monaci lire milleottanta imperiali per saldo e compìto pagamento delle annualità decorse non pagate e ridotte dalle cento a scudi sessanta annui, come infatti fece il pagamento della sudetta somma nell'atto dell'istromento di accettazione del Lodo e di stipulazione delle Convenzioni sudette, rogato e dato fuori da Carlo Bernasconi il giorno novembre 1638.