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Percorso : HOME > Cassago > Archivio Storico > Settecento > 17481748: Controversia Pirovano
Stemma all'ingresso del Palazzo Visconti di Modrone a Milano
1748
Controversia circa la Primogenitura Pirovano
Archivio Visconti di Modrone, fald. I-143, Eredità di Maria Teresa Visconti Modrone Pirovana, 1748-1750
Nel testamento del Sig. Marchese Gio: Batta Pirouano del 1646 alli 11.9bre trouasi hauere instituiti heredi li suoi figli Maschi con la cautella del Socino, et altri Institutioni, e sostitutioni fece una Primogenitura nelli discendenti Maschi di una sua figlia al ora maritata del Sig. Marchese Modrone.
A tale notizia il Sig. Conte Carlo Visconti fece urbane instanze alli Signori Conti Don Alessandro marchese di Modrone e J. C. Col. to Don Filippo suoi fratelli Visconti, ed indi al Primo Marzo 1735 fece giuridica Petizione nanzi l'Eccellentissimo Senato alle mani del fu Sig. Conte Senatore Oppizoni comissario Delegato con la Produzione del sodetto Testamento e delli due Inventarij delli Beni Mobili, et Imobili, come delli Crediti ambi firmati da suoi figlij.
Nel 1747 a relazione del Sig. Marchese Regente de Regibus subintrato Relatore seguì la sentenza del Senato eccellentissimo per la susistenza della sodetta Primogenitura, e nel 1748 a 31 Luglio fu fatta altra sentenza dal medemo Tribunale dichiarando che tale Primogenitura apartenga al detto Conte Carlo unitamente con li frutti dal giorno della Petizione in avanti, non hauendo omesso li detti Sig. Conti fratelli aversati di promuovere le più vigorose opposizioni.
In esecuzione di tale sentenza fa dal Senato dato lettera al sodetto Sig. marchese Compromissario per l'esecuzione.
Nel dimetere la sentenza adimandò il detto Conte Carlo di essere messo al possesso de Beni e Ragioni esistenti in natura salva la ragione per l'inesistenti, e per li frutti dal giorno, et anno 1735 Primo Marzo in avanti, con la nova produzione de sodeti Inventarij.
A tale dimanda li Sig. Conti Fratelli aversanti in primo luogo impugnano li sodeti Inventarij de Beni, e Crediti dicendo di non giovare per la prova del identità de Beni per non essere solenni ma semplici carte informi, quando dalli atti non si crede mai fatta alcuna opposizione sopra la validità di detti Inventarij ma ne meno fatta riserva sopra a detti Inventarij.