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Percorso : HOME > Monachesimo agostiniano > Conventualismo > Monasteri > Italia > Genesio > Breve 1591CONVENTI agostiniani: Genesio
Il giardino interno annesso al convento ottocentesco
BREVE DEL PONTEFICE GREGORIO XIV
Roma, 18 luglio 1591
Il frate Martino da Lucca a nome delle popolazioni locali riunite in una Università di Uomini di Camposirago e Calliano, propone ai Padri Agostiniani della Congregazine di Lombardia di cedere loro in proprietà la chiesa di san Genesio concorrendo poi con denaro e mano d'opera alla costruzione di un piccolo convento annesso alla chiesa stessa.
La proposta procedette celermente e si concluse fra le parti che la regolarizzarono ottenendo da Roma dal Pontefice Gregorio XIV un Breve in data 18 luglio 1591, dove viene approvata l'avvenuta cessione.
« A PERPETUA MEMORIA DELLA COSA
ci venne poco tempo fa esposto (da parte dei diletti Figli delle Università degli Uomini di Campsirago e Calliano, Pieve di Missaglia, Diocesi di Milano) che (siccome la Chiesa o Cappella di S. Genesio sulla sommità del monte della Pieve di Missaglia, curata e retta dalle suaccennate Università e dai predetti uomini, rimane praticamente incurata ed affinché si possano per l'avvenire celebrare in codesta Cappella più frequentemente e più a lungo di prima i Divini Uffici, e se ne possano rettamente amministrare ed aumentare le cose e i beni) intendono donare e concedere Questa Chiesa o Cappella all'Ordine dei Frati Eremiti di Agostino Santo, della Congregazione Lombarda; senonché per maggiore sicurezza dello stesso Ordine e affinché non avvenga poi di dubitare o di esitare circa i diritti di simile donazione e concessione, desiderano di ricevere da noi la facoltà di procedere ed umilmente ci pregano di degnarci di provvedere opportunamente, secondo la nostra apostolica benignità, a riguardo delle cose suddette.
Noi dunque, desideriamo favorire con speciali favori e grazie le Università e gli Uomini predetti, inclini alle loro suppliche, per autorità apostolica concediamo ed impartiamo la licenza e la potestà alle dette Università ed uomini di donare e concedere in perpetuo al detto Ordine la Chiesa o Cappella suddetta con tutte e singole le sue cose, i diritti e le pertinenze; al medesimo Ordine ed ai suoi superiori (la licenza e la potestà) di fare e confezionare quanto vogliono qualsiasi scritto pubblico o privato, necessario ed opportuno, con tutti i singoli patti, i decreti, le condizioni, le obbligazioni, i vincoli, le promesse, le cautele, i decreti pure necessari ed opportuni, e tutte le solite simili cose.
Approviamo inoltre in perpetuo e confermiamo la donazione, la concessione, l'accettazione e tutti gli scritti da fare una volta che fossero fatti; e a tutti i singoli aggiungiamo la caratteristica di perpetua ed inviolabile fermezza e suppliamo ai difetti (qualora ve ne fossero) di simili solenni documenti, anche sostanziali; così pure decretiamo che la donazione, la concessione, l'accettazione, gli scritti, siano ora e sempre validi ed efficaci, e siano adempiti fermamente ed inviolabilmente da chi di dovere ed ottengano e sortiscano pienamente e integralmente i loro effetti.
Similmente decretiamo e dichiariamo che le cose avvengano nel modo detto e non diversamente per intervento di altri giudici ordinari o delegati, ivi compresi i Coadiutori Apostolici e i Cardinali, ai quali tutti resta tolta qualsiasi facoltà e autorità di interpretare e di giudicare diversamente;
E decretiamo e dichiariamo che si debba definire irrito e vano tutto quanto dovesse essere giudicato diversamente, da chiunque, con qualsiasi autorità, consciamente o inconsciamente.
Tutto questo decretiamo e dichiariamo nonostante le dichiarazioni di Paolo II, di felice memoria, circa la inalienabilità dei beni ecclesiastici, nonostante altre costituzioni ed ordinazioni apostoliche, nonostante eventuali statuti dell'Ordine o Congregazione citata, anche se confermati con giuramento o rafforzati da un intervento Apostolico o di qualsiasi altra autorità, nonostante i privilegi in contrario concessi, approvati, rinnovati, sia con indulti che con lettere Apostoliche, ai Superiori o ad altre persone della Congregazione, in qualsiasi tempo, testo e forma e con quali si vogliano clausole o decreti, a meno che non si debba seguire ed osservare qualche altra menzione in contrario che sia però specifica, speciale, espressa, individua, e non contenuta in qualche allusione generale; parimenti priviamo d'ogni valore le espressioni che venissero inserite, tra parola e parola del presente documento di contenuto diverso o contrario.
Dato a Roma, sul Monte Quirinale, col sigillo del Pescatore, il 18 luglio 1591, anno l° del nostro Pontificato; il sigillo di lacca rosso fu posto dal M. R. Barbiano.
Clemente VIII PP
[tratto da L'Eremo di S. Genesio in Brianza, di Silvio Pedretti, Oggiono 1963, 18-20]