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Percorso : HOME > Monachesimo agostiniano > Conventualismo > Monasteri > Italia > Genesio > Decreto 1770CONVENTI agostiniani: Genesio
Il panorama brianzolo da una grata di una cella del convento ottocentesco
DECRETO DEL CARD. POZZOBONELLI DI SOPPRESSIONE DEL CONVENTO DEI PADRI AGOSTINIANI SUL SAN GENESIO
9 ottobre 1770
Dopo aver informato la Santa Sede e dopo un attento esame dello stato delle cose, riguardo ai piccoli conventi da sopprimere in ottemperanza ai decreti della Bolla del 1630 di papa Innocenzo X, il cardinale Giuseppe Pozzobonelli ne compilò una lista da proporre all'autorità governativa austriaca, nella quale incluse anche il convento di san Genesio. Il 9 ottobre emanava il Decreto di chiusura del convento e di sconsacrazione della chiesa annessa.
DECRETO DI S. E. IL CARDINALE GIUSEPPE POZZOBONELLI DI SOPPRESSIONE DEL CONVENTO DE' PP. AGOSTINIANI AL S. GENESIO E DI RITORNO DELL'ESERCIZIO DI GIURISDIZIONE PARROCCHIALE SUL MEDESIMO AL PARROCO DI NAVA
GIUSEPPE PER DIVINA MISERICORDIA PRETE DELLA GIURISDIZIONE DI S. LORENZO IN LUCINA, CARDINALE POZZOBONELLI, ARCIVESCOVO DELLA SANTA CHIESA MILANESE
Essendoci già stato proposto con un Decreto del Potere Regio che per cause urgenti già ricordate dal Papa INNOCENZO X di s. m. nella sua costituzione «RESTAURANDAE» procedessimo alla soppressione canonica di quei Conventi tuttora esistenti nella nostra Diocesi, nei quali non è possibile né una regolare osservanza per difetto del numero dei Frati, né una utilità per il popolo e per la località, vennero da noi scelti degli Ecclesiastici probiviri affinché, soppesate tutte le circostanze e stabilito un diligente esame secondo le direttive della predetta costituzione, ci proponessero il metodo col quale attuare questa soppressione e nello stesso tempo ci consigliassero a quali pii usi, relativi ai luoghi in cui si trovano i Conventi, si dovessero destinare i beni di ciascun Convento da sopprimere, tenendo conto sopratutto della tenuità delle prebende parrocchiali, della presenza di Coadiutori nella Cura delle Anime, dei sussidi da distribuire da parte delle stesse Chiese ai poveri del luogo.
Sentito il parere dei probiviri ed esaminate le loro relazioni nella congregazione tenuta presso di Noi a riguardo della soppressione e della destinazione dei redditi di alcuni Conventi, e specialmente di quello di S. Genesio sopra il Monte, Pieve di Missaglia, Ordine di S. Agostino, della Famiglia Lombarda, fu deliberato:
Secondo le disposizioni della predetta Congregazione, e sentito il parere di due Canonici Ordinari di questa chiesa Milanese, delegati in modo speciale dal Capitolo e aderendo al Decreto Regio del AD maggio u. s
Secondo la nostra ordinaria autorità e secondo le facoltà Apostoliche a noi concesse a questo proposito
SOPPRIMIAMO
in perpetuo il predetto Convento chiamato di S. Genesio, dell'Ordine di S. Agostino, della Famiglia Lombarda, della Pieve di Missaglia della nostra Diocesi, e lo
DICHIARIAMO
canonicamente soppresso con questa nostra lettera e dichiariamo soppresse tutte le sue dignità, gli uffici, i ministeri, e lo esimiamo e completamente lo liberiamo da ogni proprietà, dominio, superiorità, giurisdizione e da qualsiasi altro diritto dei regolari, e riduciamo allo stato secolare tutta la Comunità, estinguendo radicalmente in essa il titolo, l'essenza e la denominazione di regolari.
Stabilita poi la soppressione, l'estinzione e la secolarizzazione, comandiamo che la Chiesa annessa al predetto Convento venga sconsacrata secondo il rito prescritto da un delegato da scegliersi determinata mente da noi.
Inoltre: sopra tutti i beni ed i redditi spettanti al medesimo soppresso Convento, come pure sopra reddito da costituirsi sul valore degli stessi beni,
COSTITUIAMO, E CREDIAMO, E RISERVIAMO
una pensione annua di 300 lire imperiali, a vita, in favore dei singoli Religiosi, sia Sacerdoti che Laici, i quali solevano dominare nel detto Convento prima della sua soppressione, con diritto, alla morte di qualsiasi Sacerdote o laico. Qualora mancasse il reddito corrispondente, di accrescerlo sino a raggiungere detta somma con la parte del reddito medesimo. Che se, soddisfatte tutte le premesse, avanzasse già qualche cosa, o comunque avanzasse qualche cosa per la cessazione totale o parziale di detta pensione,
DECRETIAMO
oggi per allora, che l'avanzo venga destinato secondo le prescrizioni contenute nei documenti che il nostro delegato dovrà sottoscrivere.
DECRETIAMO
inoltre che la Giurisdizione Parrocchiale (in luogo del Convento soppresso e della Chiesa di S. Genesio da profanarsi) debba essere esercitata per il momento dal Parroco di Nava.
Per questo, confidiamo nell'integrità, nella scienza e nella prudenza del Sig. Canonico Ordinario di questa Chiesa Metropolitana, Paolo Manzoni, Vicario Civile nella nostra Curia, lo deputiamo ad eseguire, secondo quanto nel Signore gli sembrerà opportuno di fare, questo nostro decreto, accordandoci le necessarie e opportune facoltà e riservandoci il potere di sostituirlo qualora si rendesse necessario per determinati atti.
Questo Decreto è stato emanato nel Nostro Palazzo Arcivescovile di Milano in questo giorno 9 Ottobre 1770.
firmato + Giuseppe Cardo Arc.
Così è negli Atti della Curia Arcivescovile Milanese.
firmato: Carlo Lamberto Rusca, Attuario
[tratto da L'Eremo di S. Genesio in Brianza, di Silvio Pedretti, Oggiono 1963, 31-33]