Agostino il Principe dei Dottori
lapide commemorativa sul ponte S. Carlo a Praga
[Anni di Christo 1664/65/66 - Anni della Congregatione 226/227/228]
II° CAPITOLO DI ROMA CLXXIX° DELLA CONGREGATIONE
[Pag. 516] Questo è il penultimo Capitolo Generale, che fin a' nostri giorni sij stato celebrato. Era in Bergamo disposto, ma piacque a N. S. Alessandro Papa VII, si convocasse in Roma. Ne furno i cenni essequiti, et tenutavi per Apostolico Breve la Presidenza l'Eminentissimo Card. Giovanni Battista Pallotto Vescovo d'Albano, et dell'ordine tutto Agostiniano Protettore, riuscirno al P. Girolamo di Savigliano per il Vicariato Generale favorevoli i voti. Per deffinire hebber l'impiego li PP. Angelo Maria di Lodi, detto anco di Milano, Fulgentio di Casale, Francesco di Megnegna, et Giovanni Carlo Maria di Genova; con l'intervento del Vicario Generale Calvi, et due soli de passati Visitatori Giulio Cesare di Lodi, e Giovanni Francesco di Viadana, surrogati per li due assenti li PP. Carlo di Pontevico, e Carlo d'Imola. Furno quivi a proposta dell'Eminentissimo Presidente in proposito del Capitolo Generale Presidente, Vicario Generale, Deffinitori, et votati l'antiche deffinitioni in parte riformate, in parte innovate, et mutate, et in parte abolite con presigersi nuovi ordini, et forme, che poi per Breve Apostolico 18 Luglio 1664, confermati, perpetua, et inviolabile ne pretendono l'osservanza. Et prima ch'in avvenire solo li Vicarij Generali attuali, et assoluti, Deffinitori, et Visitatori attuali, Procurator Generale, Compagno, Segretario, Priori attuali de Conventi, et quelli che in vigore del Capitolo pur in Roma l'anno 1644, celebrato, furno al voto ammessi, habbin voto nel Capitolo Generale, con l'esclusione perpetua de Priori vacanti, et descreti de Monasteri.
[Pag. 517] Seconda, che possino in avvenire tutti li Vicarij Generali assoluti in qualsivoglia Deffinitorio entrare, et quivi con il P. Vicario Generale pro tempore, o assoluto, Deffinitori, et Visitatori eletti, o surrogati haver il voto, et d'avantaggio la prerogativa non solo di precedenza per ordine a Deffinitori, et Visitatori già detti, ma di Presidenza ne casi, ne quali la Presidenza al primo Deffinitore s'aspettasse. Terza della Presidenza questo sij l'ordine, che fra più Vicarij Generali assoluti habbi quello la Presidenza a tenere, che mai in Capitolo alcuno fu Presidente; et fra molti, che mai l'essercitorno, quello preceda, ch'al Vicariato Generale fu prima assonto; et se tutti n'havessero sostenuta la carica, si servì in tal caso per circolo l'antianità del Vicariato Generale, et così successivamente, mentre però non vi sij chi mai fosse a tal posto arrivato, perché a questi, non ad altri s'aspettarebbe. Quarta restino sempre gl'assoluti Vicarij Generali ineligibili all'officio di Deffinitori, o Visitatori Generali; et quanto fra tutti c'hanno voto in Deffinitorio, il numero di nove si compisca, non sij luogo ad alcuna surrogatione. Quinta c'habbino da qui avanti li Votanti del Deffinitorio da convenir al Capitolo per la seconda Domenica dopo Pascha, onde avanti l'elettione del nuovo Vicario Generale, che seguirà nelle solite forme il Sabbato avanti la terza, possin esser fatti que' Decreti, statuti, et Deffinitioni, che già dopo l'elettione del Vicario Generale far si costumavano. Sesta nel futuro duri il corso de gl'officij del Vicario Generale, Deffinitori, Visitatori eletti, et Priori attuali de Monasteri un intiero triennio, nè le Diete prima del secondo anno si possano celebrare; et quello si disse della duratione triennali del Vicario Generale et anco del Procurator Generale, Compagno, et Secretario s'habbi ad intendere. Settima il Vicario Generale, Deffinitori, Visitatori per elettione, et Priori attuali de Monasteri dopo l'essercitio de loro governi sijno per qualche tempo, a qualsivoglia de detti governi ineligibili, cioè il Vicario Generale dopo il triennio suo,
[Pag. 518] più non possa al medesimo impiego per il corso di sei anni esser assonto; e gl'altri dopo un sessenio d'officij di giurisdittione, habbino tre anni dispensabilmente a vacare. Ottava. In caso di morte, o d'altro legitimo, et canonico impedimento del Vicario generale pro tempore se ciò ne sei mesi succeda immediatamente al Capitolo Generale precedenti, si devolva il publico governo al Vicario Generale sopravivente prossimamente assoluto, mentre non sij da legitimo, o canonico impedimento legato, et ciò fin al nuovo general Capitolo. Se poi il caso avanti sei mesi succeda, pur resti il governo al medesimo Vicario Generale, assoluto, ma fra due mesi ad summum alla creatione del nuovo Vicario Generale si proceda. Alla qual creatione chiamar si dovranno li Vicarij Generali assoluti, li quattro Deffinitori, li quattro Visitatori, il Procurator Generale, Compagno, et Segretario della Congregatione, a' quali il Ius eligendi il nuovo Vicario Generale si convenga, che però eligibile sij, et capace, et non vacante, et questo dovrà fin al prossimo Capitolo Generale durare, et in esso più non potrà al medesimo grado esser eletto ma sarà per il Vicariato Generale onninamente ineligibile. Et de predetti nominati elettori, quando giongano al numero di dodici, non sij altra surrogatione necessaria; et non arrivando a tal numero possano li convocati altri deputarne, et surrogarne, che nel prossimo Capitolo Generale havevano voto. Queste sono le leggi nel ultimo Capitolo Romano per Decreto Apostolico stabilite, et che perpetua havranno l'essecutione. In questo Capitolo poi rimase nel posto di Procurator Generale Francesco Maria di Cremona confermato, Giulio Cesare di Lodi passò ad esser Compagno; et di Visitatori hebber l'impiego Giovanni Francesco di Tolentino, Hippolito di Casale, Nicola di Ferrara, e Girolamo d'Alfianello, benchè poi nel corso dell'anno morto il primiero, fosse in sua vece creato Antonio di Tolentino. Il Capitolo per maggior commodità de votanti fin alla Domenica quarta dopo Pascha quest'anno però col beneplacito Apostolico, si prorogò.