Percorso : HOME > Monachesimo agostiniano > Conventualismo > Saggi e studi storici > Gli Zumpani > Appendice

FOCA ACCETTA: LA CONGREGAZIONE DEGLI ZUMPANI E LA PROVINCIA DI CALABRIA

Il monastero agostiniano di Paola

Monastero di Paola

 

 

APPENDICE

LETTERA CIRCOLARE CON CUI DALL'ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO MONSIGNOR GIOVANNI DI NICASTRO VESCOVO DI CLAUDIOPOLI, ARCIDIACONO DI BENEVENTO, E DE' MOLTO RR. PP. ROMITANI OSSERVANTI DELL'ORDINE DI S. AGOSTINO, DETTI COLORITANI, DELEGATO APOSTOLICO, SI TRASMETTONO AI MEDESIMI RELIGIOSI ALCUNI ORDINI EMANATI NELL'ULTIMA CONGREGAZIONE INTERMEDIA, CELEBRATA IN BENEVENTO NEL CONVENTO DI S. AGOSTINO A 18 APRILE 1728

 

in AGA, Aa VII, f. 19

 

 

 

Molto Reverendi Padri

Tra le altre cose commesse alla nostra debolezza dalla clementissima degnazione del nostro Santissimo Padre Benedetto Papa XIII, le quali leggonsi nella lettera spedita dalla Segreteria di Stato in data de' 21 di febbraio dell'anno corrente, ed inserita nel nostro Editto, pubblicato a 3 del seguente mese di marzo, la prima si era di dover Noi nella terza domenica di Pasqua convocare per la quiete delle PP. VV. e per lo buon servigio loro la solita Congregazione Intermedia colla facoltà espresse nella lettera sopraccennata. In esecuzione adunque de' veneratissimi ordini di Sua Santità, precedente la dovuta convocatoria, si è celebrata la suddetta Congregazione in questo giorno appunto, ed è stata sottoscritta da Noi e da Padri congregati. Stimiamo ora nostro debito, anche per adempiere al consueto lodevolissimo costume di tali azioni, di comunicar loro i seguenti ordini intorno alla buona condotta della osservanza, e disciplina Regolare, e cioè:

I. Che non possano essere eletti a grado alcuno, anche di semplice priore, se non quegli i quali avranno terminato il corso de' loro studii, eccettuato però chi per lo passato è stato Vicario Generale; e questi solamente possa godere il privilegio, come se gli avesse compiti.

II. Che non si ammetta al Noviziato, se non chi, esaminato diligentemente almeno nella grammatica e nell'arte metrica, sia stimato idoneo per apprender poscia le altre scienze nella Congregazione Coloritana.

III. Che senza giuridico processo non possano gli attuali studenti essere privati dello studio, si come si è fatto per lo passato ad onta, ed a capriccio; ma ciascun professo, ammesso già al noviziato coll'esamina come di sopra, si debba onninamente ammetter ad essi.

IV. Che per la scarsezza de' Lettori in questa Congregazione si supplichi il Reverendissimo P. Generale di S. Agostino a compiacersi di conceder ad tempus due idonei Lettori, uno di Teologia e l'altro di Filosofia.

V. Che tutti i Lettori debbano ammaestrare i giovani non solo nelle scienze, ma ancora in tutto quel che appartiene allo Spirito, giacché Initium Sapientiae est timor Domini secondo il Salmista Reale.

VI. Che per lo studio della Sagra Teologia s'intendano stabiliti, siccome stabiliamo, i due principali conventi di S. Maria della Fede in Napoli, e quello di S. Maria di Colorito in Morano, e per la Filosofia il convento di S. Maria della Strada, e quello dell'Episcopia. Perché al presente non vi sono studenti di Teologia, per tanto potranno avvalersi per lo studio della Filosofia de' due conventi destinati per la Sagra Teologia.

VII. Che si osservi esattamente per gli nuovi professi la Costituzione della felice memoria di Papa Clemente VIII, la quale comincia Cum ad regularem disciplinam Ut autem novitiis, etc., ed in particolare nello stare racchiusi, e sotto chiave almeno tre anni; ed in niuna maniera sia permesso ad essi l'uscir di convento senza compagno.

VIII. Che tutti i conventi, i quali non hanno il peso attuale di mantenere i giovani allo studio, sieno obbligati di pagare il vestiario agli studenti secondo la tassa da farsi nel Capitolo Generale dell'Ordine, considerate però le rendite di ciascun convento.

IX. Che si assegni in ogni convento, ed in ispecie ne' conventi destinati allo studio, un religioso perito nel Canto Gregoriano, il quale possa ben insegnarlo ai giovani.

X. Che per mantenersi la uniformità nell'abito debbano tutti vestire il panno o di Calabria o di Piedimonte, e l'abito di sotto sia solamente di color bianco, e chi vestisse di altra sorte debba fra otto giorni mutarlo.

XI. Che niuno di qualsisia grado e condizione sia lecito di usar tacchi di legno alle scarpe, e chi altrimenti gli usasse, debba subito deporli.

XII. Che niuno fuori della propria cella compaia senza l'abito regolare, mentre alcuni in tempo di [e]state a cagion del caldo si fanno vedere senza la tonica, ed in tempo di [in]verno a cagion del freddo adoperano sopra dell'abito la vesta camerale fuor di camera.

XIII. Che sotto pena della privazione di voce attiva e passiva niuno ardisca di esercitar la caccia, e precisamente strepitosa, mentre abbiamo saputo, che ne' conventi di S. Maria della Strada e di Morano, perché lontani dall'abitato, non si attende ad altro; ed i religiosi più frequentano il bosco che il Coro, travestendosi da sgherri, e si pregiano di essere non già venatores animarum, ma avium.

XIV. Che sotto gravi pene riserbate all'arbitrio di Sua Beatitudine tutti i Capitoli debbano celebrarsi alternativamente una volta in Napoli, ed un'altra in Morano, e lo stesso parimenti debba farsi delle Diete.

XV. Acciocché possa conservarsi la pace procurata in questa Congregazione stimiamo necessario, non solo di celebrarsi il futuro Capitolo nell'anno vegnente 1729 nella città di Napoli, e poi seguitarsi la sovradetta alternativa; ma parimente che in detto Capitolo debba presiedere il P. Bernardo Scisci di Morano, ex Vicario Generale della medesima Congregazione, religioso assai zelante, e prudente.

XVI. Che gli ex Vicarii Generali, essendo stati un tempo Padri di tutta la Congregazione Coloritana, debbano aver la voce solamente ne' Capitoli della stessa Congregazione, e debbano precedere nel Convento, dove dimorano, ai sottopriori, cedendo solo al priore attuale.

XVII. Che ai medesimi ex Vicari Generali giunti all'età di 60 anni, e bisognosi di chi li serva, si assegni un converso di servizio, purché il converso abbia altri uffizii, co' quali serva la comunità.

XVIII. Che non sia lecito ad alcuno religioso portarsi da un convento ad un altro senza la licenza in scriptis, o del P. Vicario Generale per quegl'i quali dimorano nella Calabria e Basilicata, o del Provicario Generale esistente in Napoli per quegl'i quali dimorano in detta città di Napoli, e ne' conventi di S. Maria della Strada, e di Marano.

XIX. Che ne' luoghi, dove sono i conventi della Congregazione Coloritana, debbano i religiosi esteri dimorare in essi conventi, non già nelle osterie, o nelle case de' secolari, ancorché congiunti. Si permette ad ogni modo ad essi di desinar, di raro però, nelle case de' loro parenti, ma non di pernottarvi, se non in qualche caso di grave necessità, e colla licenza del Superiore.

XX. Che godendo i religiosi nativi della Provincia di Basilicata l'alternativa al Vicariato, e Diffinitorio Generale per uso della Congregazione, s'intendono essi uniti, e fare un sol corpo per l'avvenire con quei della Calabria, a quali sono più vicini, non già colla Nazione Napoletana, e Terra di Lavoro assai lontana.

Chi contravverà alle cose sovradette, essendo suddito sarà gastigato dal Priore locale ad arbitrio, ed essendo Superiore sarà gastigato dal Padre Vicario Generale colla privazione della voce attiva e passiva. Ad ogni modo stimiamo, che ed i Superiori ed i Sudditi saranno tutti prontissimi ad ubbidire, virtutis amore, e non già formidine poenae. Tanto ci occorre per ora significare alle Paternità Vostre, a servigio delle quali affettuosamente ci offeriamo.

Benevento dal convento di S. Agostino a 17 aprile 1728

Delle PP. VV. molto Rev.

Affezionatissimo per servirle sempre, e di cuore,

G. Vescovo di Claudiopoli Delegato Apostolico

Approvazione fatta dalla Santità di Nostro Signore Benedetto Papa XIII della sorvadetta Lettera Circolare

Ex audientia Sanctissimi die 5 Maii 1728 Sanctissimus annuit.

N. M. Cardinalis Lercari

Locus +