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FOCA ACCETTA: LA CONGREGAZIONE DEGLI ZUMPANI E LA PROVINCIA DI CALABRIA

Il monastero agostiniano di Paola

Monastero di Paola

 

 

RIFORMA DELLA CONGREGATIONE DEL BEATO FRANCESCO DI ZUMPANO DELL'ORDINE EREMITANO DI S. AGOSTINO IN CALABRIA

a cura di Foca Accetta

 

da ANALECTA AUGUSTINIANA, LXVII (2004)

 

 

 

ROMA - NELLA STAMPERIA DE VINCENZO ACCOLTI IN BORGO MDLXXXVI

DEFFINITIONI FATTE NEL DEFINITORIO DEL CAPITOLO DELLA CONGREGATIONE DI ZOMPANO PRESIDENTE L'ISTESSA PERSONA DEL PADRE REVERENDISSIMO GENERALE M. SPIRITO DA VICENZA ESSENDO ELETTO VICARIO IL R. P. MAESTRO DAMIANO DA BEVAGNA NEL 1584

da Biblioteca Angelica, Roma, [SS] 11.21.(21)

 

1. Ordiniamo che le costitutioni riformate dell'Ordine nostro siano di bene di bene in meglio osservate, come quelle dalle quali dipende la vera osservanza, et la vera riforma di ogni Provincia et d'ogni Congregatione fin dal principio che forono publicate sono state accettate da questa Venerabile Congregatione et hora di nuovo più che mai prontamente con ogni debita humiltà et obedientia accettiamo.

2. Che il culto del Divino Offitio si esseguisca con ogni debita divotione, et sollecitudine così di giorno come di notte et non si manchi di dire l'Officio di Nostra Donna in tutte le nostre chiese ne giorni debiti, secondo il Breviario Romano, et con la Benedicta tu etc., secondo il consueto della Religione.

3. Del silentio, della clausura, de digiunare si osservi quanto comandano le nostre Costituzioni: così anco del leggere alla mensa, et nel Venerdì et Sabbato la Regola.

4. Così anco dell'Oratione della sera per li beni, che ci sono stati fatti, perché si prieghi per li vivi et morti, et nel Capitolo de Culpis ne giorni che dicono le Costitutioni.

5. Che non sia lecito a frate alcuno di questa Congregatione portare vesti di panno fino o pretioso, ma tutti li Sacerdoti vestino di ferandina grossa di tutta lana di quella che si fa al paese. Li professi et novitii et tutti gli altri non sacerdoti siano vestiti di quello di arbascio, il quale sono stati soliti di portare gli antichi Patri di questa Congregatione del principio di essa; di quel panno s'anco alcuno sacerdote, per maggior humiltà o maceratione di carne, dimanderà di essere vestito ce ne contentiamo, pure che sia bel nero, di forte che si conosca dal colore essere veramente dell'habito della nostra Sacra Eremitana Agostiniana Religione.

6. Che del medesimo arbascio siano tutti i materiali delli religiosi et siano fatti a cartoccio, serrati col suo osso al petto, et non molti corti; così anco li manti più corti ferraioli per cavalcare siano di arbascio; et non sia lecito ad alcuno di qualunque grado sia d'haver ferraiolo per cavalcare, se non haverà prima il mantello a cartoccio per casa et per la città, il quale può servire per il viaggio ne bisogni.

7. Che non si conceda se non agli sacerdoti dormire sul materasso, gli altri di grado inferiore dormino nel pagliericcio.

8. Che tutti portino le camiscie di lana, et con dispensa del patre vicario di canevaccio, o di stoppa grossa senza collaro, però et senza comparenza nelle maniche.

9. Che nessuno porti tonica bianca in alcuno tempo dell'anno, né grossa né sottile, poiché questa Congregatione dal suo primo instituto non l'ha havuto in uso, ma ha perseverato in portare l'habito nero solo per tante decine d'anni, et così determinano le costitutioni dell'ordine nostro, che si debba osservare in simile caso.

10. Che ognuno porti un tonichino bianco di panno, di rascia grossa o di altra materia tale di lana, longa sin al genochio per la divotione della gloriosa Vergine madre di Dio, nostra avvocata con lo scappuccio della notte; et non ardiasca religioso alcuno di alzarsi le falde della cappa né in viaggio né in convento né in altra parte, se non haverà sotto il detto tonichino bianco, sotto pena di una buona disciplina da esserle data nel mezo del Capitolo overo Refettorio alla presenza di tutti li frati del convento, et non si dia il denaro a nessuno, ma per mano del procuratore per ordine del Priore, sotto la medama pena, si spenda; le scarpe siano alla fratesca et niuno porti berettini di tela lavorati, né anco a capo scoperto, et tutti portino lo scappuccio in dosso anco in viaggio, così a piedi, come a cavallo, et li giopponi siano come comandano le costitutioni.

11. Che non sia lecito di andara a cavallo se non al Vicario della Congregatione et al suo compagno, a' Visitatori, alli padri Maestri graduati et predicatori, ai vecchi che passano sessanta anni et a gli infermi; gli altri frati tutti vadino a piedi secondo l'antico costume et ancora tutti questi eccettuati non cavalchino ordinariamente cavalli o giumenti, ma muli o asinelli, come si conviene allo stato della humiltà di questa Congregatione. Però niuno tenga cavalcatura particolare, ma tutti si vendino et comparisca il prezzo al deposito.

12. Che siano ricevuti amorevolmente gli hospiti et forestieri et ben trattati, o sian di questa, o d'altra Congregatione dell'Ordine nostro, o di qual si voglia Provintia, pur che venghino con licenza in scriptis di loro Superiori, come comandano le costitutioni riformate; et non si manchi di lavare loro i piedi oltre l'altre carezze secondo l'antica et lodevole usanza di questa Congregatione; et si provvegga a' gli infermi et facciasi l'infermeria a mese, et si legga per ogni mese alla mensa eccettuando chi sia absente per sua rata che li toccarebbe, i priori, i maestri o graduati et li sessagenarij.

13. Che non sia lecito a niun frate di questa Congregatione di tagliarsi la barba, ma lasciarsi crescere, come la manda la natura senza fomento o coltura alcuna, se non acconciare almeno ogni quindici giorni li mostacci con la debita moderatione, come ricerca la riverenza del Santissimo Sacramento dell'altare, et lavarsi alle volte per il medesimo rispetto; et non manchi dell'opera del barbiero a tempi debiti per questo, come per fare la corona o chierica a frati secondo che le Costitutioni. Quelli che mancheranno siano gravemente ripresi, corretti et puniti dal Vicario et dagli Visitatori.

14. Che da qui innanzi quelli che si faranno professi si chiamino del luogo della professione et non della patria, il che anco desideriamo che si faccia di quelli che sono professi et non sacerdoti, potendosi fare senza pregiudizio di atti publici et di scritture nelle quali siano intervenuti o nominati in conformità delle Visitationi, et si lascino totalmente li sopranomi sotto pena grande al padre Vicario pro tempore etc.

15. Che non si ammetta niuno agli ordini minori se non sa leggere distintamente et bene. Al subdiaconato non si ammetta, oltre l'altre conditioni che si ricercano, se non saperà cantare canto fermo almeno mediocremente grammatica.

16. Che si determini in ogni convento quanto si debba spendere continuativamente per la pietanza de' frati et siano ben trattati li frati secondo la possibilità degli conventi, et non stia in arbitrio del priore et procuratore di spendere come pare a loro.

17. Che li priori non essigano, né spendino, né maneggino denari, ma lasciano fare gli offitii debiti agli procuratori et depositari et agli altri offitiali, li quali siano eletti secondo la forma delle costitutioni dalli vocali del convento.

18. Che li priori habbiano li libri cartellati con li numeri, come conviensi et scrivano distintamente la giornata, la quantità et il valore delle robbe, chi compra, per cui, per quali occasioni, di che, et rendano li conti dell'introito et essito ogni mese innanzi a tutti li vocali.

19. Che si faccia annotatione et introito non solo del denaro, ma del grano, vino, oglio, orzo et cascio, et di legumi, della seta, lana et d'ogni altra sostanza, la quale o per intrata ferma, o per elemosina verrà in convento, et passerà dagli offitiali, et le cose di momento stiano sotto due chiavi.

20. Che vi siano almeno due Novitiati a quattro luoghi principali determinati, si leggano continuamente casi di conscientia nella Congregatione per institutione non solo della pueritia et gioventù, ma anco di tutti i sacerdoti, li quali tutti n'hanno bisogno.

21. Che negli quattro luoghi principali vi sia la carcere secura et sana.

22. Che li fratini atti a passare agli ordini sacri non siano perpetuamente aggravati et oppressi in continua occupazione di cerche, et tanto meno in opere di masseria, ma concedasi loro tempo, giorno et hore determinate, et deputate per poter imparare a leggere et scrivere, et imparare di grammatica, et cantare canto fermo, et si provveda che in ogni luogo si consegni persona atta ad insegnarli; et a quelli che non sono atti, né habili ad imparare non si conceda cappuccio, ma si occupino alla cerche et altri tali negotii etc.

23. Che non ardisca frate alcuno nominarsi con nome di partialità di levante o ponente, ne' anco nominar così altro frate di questa Congregatione o dell'Ordine sotto pena la prima volta di una buona disciplina a spalle nude, la seconda un mese di carcere, la terza ad essere bandito per tre anni di questa Congregatione; la medesima pena haveria chi chiamerà li frati della Provincia Conventuali, o figli non legitimi di S. Agostino, poiché già tanti anni è stata levata ogni conventualità, et nel Capitolo di Milano nell'anno 1564, sotto il generalato della buona memoria del Reverendissimo Patre Maestro Christoforo, la dove forono raccolti tutti li padri delle Provintie all'osservanza et ordinato che così si chiamassero, cioè Osservanti.

24. Che niun frate ardischi d'infamare frate alcuno né grande né picciolo della nostra Congregatione, né rivelare ad alcuno né altra persona fuori dell'Ordine li secreti del Capitolo o della Religione, o imperfetione de' nostri religiosi, oltre la pena contenuta nelle Costitutioni sotto privatione et escomunicatione latae sententiae riserbando di questo caso l'assolutione al Padre Reverendissimo Generale, al Padre nostro Vicario, et ognuno si guardi in questo della mal ventura. Et non vogliamo che il Padre Vicario usi misericordia verso questi tali detrattori et diffamatori. Et chi farà libelli, rime, canzoni, o versi infamatori sia dechiarato dal Padre Vicario scomunicato et castigato rigorosamente.

25. Che niuno tenga denari in camera, o appresso di se, ma tutti stiano nel deposito sotto pena di scomunicatione, eccettuando quel poco che ad alcuni sarà permesso per qualche necessità quotidiana dal Padre Reverendissimo, o dal Padre Vicario in scriptis. Et contrafacendosi s'incorra nelle pene dichiarate nelle Costitutioni et Sacro Concilio Tridentino. Il medesimo s'intenda contro quelli che teneranno robbe fuori di convento ovvero presteranno denari fuori della Congregatione, o chi tenesse animali.

26. Gli Apostati et fuggitivi perdano il luogo et la voce secondo ordinano le Costitutioni.

27. Accettiamo et ammettiamo il Breve di Nostro Signore Gregorio XIII in materia di maestri et magisterio, ma pregamo il Padre Reverendissimo, che li detti maestri che verranno, attendano a leggere casi di conscientia et predicare altrimenti non godano l'essentioni magistrali.

28. Vogliamo anco che quanto prima si potrà senza danno di questi conventi si provvegga di levare le masserie, li buovi et le vacche, affinché i religiosi nostri possano attendere meglio al servitio di Dio.

29. Ordiniamo che per l'avvenire non possi essere eletto Vicario di questa Congregatione se non dopo sei anni intieri, non computando però il tempo del suo primo vicariato, altrimenti l'elettione fatta sia nulla, et esso accettandola inhabile a tale offitio per dieci anni.

30. Che col mezo del favore del Molto Eccellente et Rev.mo Vescovo di Squillacci si raccolga la vita et li miraculi del Beato Francesco di Zompano fondatore di questa Congregatione, tanto più che vive il padre fra Gerolamo di Scigliano suo discepolo.