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Percorso : HOME > Monachesimo agostiniano > Conventualismo > Saggi e studi storici > Gli ZumpaniFOCA ACCETTA: LA CONGREGAZIONE DEGLI ZUMPANI E LA PROVINCIA DI CALABRIA
Monastero di Paola
DISPOSIZIONI DI FRA DONATO DA BENEVENTO PER LA CONGREGAZIONE ZUMPANA
(16 AGOSTO 1569)
da AGA, Ii vol. XI, ff. nn.
di Foca Accetta
da ANALECTA AUGUSTINIANA, LXVII (2004)
Fr. Donatus Beneventanus Ordinis Sancti Augustini Vicarius Generalis totius Calabriae Indignus. Per non mancare in nulla all'ufficio che per gratia di superiori ci è stato concesso, havendo noi per quel poco di tempo che siamo stati con esso noi veduto e toccato con le mani molti disordini in questa vostra Congregatione ci ha parso farv'intendere in molte cose qual sia la nostra volontà sopra la vostra riforma, e tutto a honor di Dio et splendor di nostra Religione, et a beneficio et quiete publica, et utile, ascoltate adunque che cominceremo la riforma dalle cose spirituali prima.
1. In primis ordiniamo, et in virtù di Santa Ubbidienza comandiamo che in tutte le chiese di questa Congregatione tanto esistenti ne i boschi, quanto dentro terre, per il bisogno che potrebbe succedere, si tenghi in custodia honorata, secondo la facultà de luoghi, il Corpo Sagrato di nostro Signore avanti del quale habbi da star sempre accesa una lampada, et si potrà designar a questo uso in quei conventi, che non hanno entrata di olio, qualche entrata di cappelle che è meglio sia designata a questo uso santo che ad altro uso profano, come sarebbe a dire a uso di bocca o di vestimenta di frati; ne gioverà dir che il monasterio non habbi possibilità perché in tal negotio Dio benedetto non mancherà, et come i populi vidranno et sapranno, non mancheranno di donare a Dio poiché non mancano di donare a noi, onde si ordina che il priore quando manderà per la cerca del pane, mandi ancora per la cerca dell'olio per la lampada del Corpo di Christo, et così al tempo quando si mancinano gli ulivi et quel che si troverà sia dedicato a quest'uso, et non altro; et habbiano speranza nella devotioni de' popoli, che nulla o poco occorrerrà ci metta il convento, et che gran cosa sarà, che i conventi vostri vivono de limosine mettesino in tal opera quattro et cinque docati, poiché i nostri che vivono senza limosine in tal opera non ci mettono meno di sei o sette docati l'anno. Et perché il convento di Suverato per il pericolo di Mori, di Turchi non è giusto ne deve tenere detto Sagramento, ordiniamo che in tal tempo, che non può tenerlo soccorra tre conventi più poveri e più vicini a esso di una libra d'olio per convento, ne si faccia altrimenti, sotto pena di scomunica, che non possi assolversi da nissun nostro inferiore. Quest'ordine di tenere il Sagramento s'intende ne conventi ove le chiese son fabricate et sicure, si che il Sagramento sia sicuro ancora da qualsia sorte di persona.
2. Ordiniamo ai sagrestani che habbin miglior cura di quella che han havuto per il passato alle sagrestie, et che siano solleciti a tener i calici ben mondi et netti con i suoi purificatori et fazzuoletti, quali vogliamo che si mutino due volte la settimana et accioché quanto al Sagramento del calice non naschi qualche disordine, che con ogni facilità potrebbe nascere, se sopportassemo più i vasetti, che habbiamo veduto servire in luoghi d'ampolline, ordiniamo strettamente al venerabile priore pro tempore, che sempre in sagrestia facci stare due para di ampolline di vetro come habbiamo veduto in tutti i luoghi di nostra Religione; et siaci pur freddo quanto si voglia, o veramente dia ordine che si faccino di creta bianca, ma a modo di ampolline et carafille col becco, o pizzo lungo et stretto, accioché non si facci errore nel ponere dell'acqua al vino. Il priore et sagrestano che contrafaranno a questa ordinatione sieno privati della metà delle loro vestimenta.
3. Da che è chiaro che siete osservanti di nome, desideriamo ancora che al nome corrispondano le opere et li fatti, et qual opera può corrisponder al nome d'osservante, più illustre et grata a Dio et al mondo quanto quella con che ci priviamo di proprietà delle cose si stabili come mobili, sieno patrimoniali o acquistate? Però, in virtù di Santa Ubbidienza, vi ordiniamo, et sotto pena di scomunica alla quale ipso facto vogliamo che incorriate, se non ubbidirete, vi comandiamo che infra termine d'un mese tutti da sedeci o dicesette anni in su facciate solenne professione, per mano di notaro autentico, et tali professioni vogliamo che si trascrivino nel libro della Congregatione col nome del notaro che le scrisse, et in autentica forma, et si faccino con rinuncia reale d'ogni proprietà di stabili, o mobili, al quanto ove detti professi presero l'habbito, con notare distintamente et particularmente si i stabili, come i mobili, di vacche, capre, pecore, porci de quali faranno volontaria rinuncia; et cerchino di non mettere in pericolo l'anima loro con volersi ritener qualche cosa, accioché non accaschi, come accaschò nella primitiva chiesa ad Anania et a Saphira, che morittero miseramente per volersi con fraude ritenere parte del campo. Ordiniamo ben poi al padre vicario pro tempore et al priore del luogo che, rimossa da loro ogni passione, dispensino del usufrutto alle necessità di detti padri [...].
4. Ordiniamo, che esclusi quelli ch'hanno [...] gratia particulare da superiori, nissuno possi tenere nella Congregatione stanza perpetua, ma che ogni due anni al più si mutino i frati da luogho a luogho, et intendiamo di quelli che si porteranno bene, perché quei che si portano male non si ha da permetere che doppo l'eccesso siano sopportati manco un giorno, et questo intendiamo non solamente di sacerdoti, ma et di zaghi ancora quali vogliamo che siano posti per i conventi secondo il volere di padri diffinitori et vicario, et non secondo il volere de' priori de luoghi.
5. Ordiniamo, da che si vede chiaro che ogn'uno attende a far partito mosso dalla ambitione che si ha di regnare et dominare et di essere superiore, et che per haver voci in capitolo et far vicarij ad vota si danno licentia da messe a giovani non di età come comanda il Sacro Concilio, ne manco atti et idonei, che da qui in poi non si possi dar fra un anno licentia dal padre vicario a nissuno d'ordine sacro, ma ben vogliamo che nel capitolo dal padre vicario si proponghino quei che si haveranno a ordinare, et preposti siano esaminati da padri deffinitori e visitatori di quell'anno, da quali vogliamo che siano o per indegni riprobati o per degli approbati, et dell'approbatione questa forma [segue formula].
6. Ordiniamo che i padri deffinitori et visitatori nell'approbare non riguardino solamente a costumi e alla sufficientia, ma più all'età, et che come comanda il Sacro Santo Concilio non siano da manco di 18 anni quelli che approberanno al subdiaconato, ne manco di 22 anni quei che al diaconato, ne manco di 24 o 25 quei che al sacerdotio.
7. Ordiniamo ancora che i deffinitori e visitatori non possino essere eletti salvo che quegli che saran stati a altri tempi vicarij della Congregatione e padri atti a far detta esamina degli candidati da doversi riprobare o approbare da loro a gl'ordinj.
8. Per levar di mezzo ogni confusione, vogliamo et sotto pena di disubbidienza comandiamo, che non habbin voce in capitolo altro che i padri deffinitori et i padri visitatori del precedente capitolo, i priori de luoghi, et i discreti, et questi non vogliamo che siano o possino essere eletti se non saranno persone, et di giudicio, et di età, et di costumi mature, et tali che mai dalla Religione siano stati apostati o di notabil vitio notati.
9. Vogliamo ancora che tali padri havran voce attiva non habbino autorità di eleggere persone in vicario che non sappi ben leggere, scrivere et cantare di canto fermo al manco et tale ordiniamo che sia eletto, quali ricerchiamo che siano gl'elettori, cioè di età et di costumi maturo, et che mai sia stato apostata dalla Religione, ne notato e convinto di notabil vitio, salvo sempre altre volte sendo stato eletto per via degl'honori della Religione si sarà levato da tal macchia.
10. Accioché si tolghi via di mezzo ogni materia di confusione et di disturbo dalla Congregatione ordiniamo che nessuno habbi ardire querelare persone alcuna che prima non si oblighi di stare alla pena del taglione, cioè a quella che meriterebbe il querelato se non proverà la querela per testimoni degni di fede. Vogliamo ancora che in tal facende non s'habbi ricorso a giuristi o a persone del secolo siano laici o preti, chi contrafarà sia privato di voce attiva e passiva per dieci anni. Et così intendiamo di quegli che havranno ardir di rivelare in tutto o in parte a layci et a qual sia secolare i segreti del capitolo et della casa. Et se doppo questa pena con verità saranno trovati protervi, si proceda contro di loro con pena di carcere di sei mesi, et di digiuno di 2°, 4° et 6° feria in pane et acqua solamente et con pena di disciplina ogni feria sesta. Et se all'esecutione di questo precetto serreranno gl'occhi i padri vicarij pro tempore ex nunc, pro ex tunc s'intendono d'essere privati del loro vestimento, et poi sieno inabili per tre anni a ogni officio.
Queste cose ci ha parso lasciarvi, che giudichiamo siano molte necessarie per il quieto et honesto vivere di vostra Congregatione. Ufficio vostro sarà di effettuare, et adempiere la detta nostra volontà, anzi non nostra, ma del Sagro Concilio, et de Padri dell'Ordine che si esplica in queste nostre lettere, se volete meritare appresso di Dio, et essere di presso a presso di vostri superiori, che vi governano, et sotto l'ubbidientia de quali di stare e di vivere non sforzatamente, ma di volontà vi obligaste per la presa dell'habito, altrimenti ci protestiamo che della disubbidienza havrete, et da superiori la degna pena, et da Dio, a cui farete resistenza, resistendo a loro, a cui dispiacerete dispiacendo loro, et cui sprezerete sprezzando loro [...].
Soverato 16 agosto 1569
Fr. DONATO BENEVENTANUS