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FOCA ACCETTA: LA CONGREGAZIONE DEGLI ZUMPANI E LA PROVINCIA DI CALABRIA

Il monastero agostiniano di Paola

Monastero di Paola

 

 

STATUTI SEU COSTITUTIONI DELLA CONGREGATIONE DI S. MARIA DI COLORITO DI MORANO DI CALABRIA CITRA DELL'ORDINE EREMITANO DI S. AGOSTINO DELL'OSSERVANZA FATTI DAL MOLTO R. P. F. BERNARDO DA ROGLIANO, FONDATORE CONFERMATI DAL REV. PADRE GENERALE DEL DETTO ORDINE MANDATI IN LUCE PER ORDINE DEL M. R. P. FRA PIETRO DA MORANO VICARIO GENERALE DI DETTA CONGREGATIONE IN NAPOLI PER GIOVANNI MONTANARA MDCXXXVI

da Biblioteca Angelica, Roma, z. 13. 6.

a cura di Foca Accetta

 

da ANALECTA AUGUSTINIANA, LXVII (2004)

 

 

 

Fra Bernardo alli frati della sua Congregazione: venite filij, audite me, timorem Domini docebo vos. Parole che disse il Profeta David a tutti gli uomini del mondo et hora io dico a voi particolari, ritirati, per divina gratia, dal secolo all'eramo per poter più liberamente servire a sua Divina Maestà, e caminare alla celeste beatitudine per la via della Sacra Religione del Santo Padre nostro Agostino, la cui Regola ci abbiamo eletta e professamo, l'osservanza della quale facile ci sarà, col divino aiuto, se mortificati di carne, viverà in noi lo spirito del timore et amore del Signore.

 

CAP. I - DELL'OFFICIO DIVINO

Primariamente dunque (per cominciare da Dio benedetto dal quale ogni nostra attione deve havere principio) l'Officio Divino si dica secondo il rito della Santa Romana Chiesa col Breviario riformato per decreto del Sacro Concilio Tridentino e Clemente VIII di f. m. stando in piedi in Choro, con voce semplice, intellegibile, uniforme, e posatamente. Il Matutino si dica a mezzanotte; e l'altre hore canoniche ne tempi stabiliti. E ne' medesimi tempi si dica ancora l'Officio picciolo della Beata Vergine ogni giorno, eccetto quando si dice l'Officio grande di essa nostra Signora. Ogni volta che si farà fine all'Officio, dopo l'antifona, secondo i tempi, si dica la Letania della Beata Vergine Nostra Signora. Li frati laici dicano l'Officio, tanto del giorno quanto della Madonna, conforme è ordinato nelle Costitutioni del nostro S. Agostino. E così ancora s'intenda dell'Officio de' defonti. Nessuno si parta dal Choro senza fare riverenza al superiore e ricevuta la sua benedittione. Oltre li quattro anniversari ordinari nel commune del Santo Padre nostro Agostino, tutti li Padri sacerdoti delli monasterij della nostra Congregatione sono obbligati ogni anno in perpetuo celebrare quattro altri Anniversari per li padri e fratelli della nostra Congregatione. Il primo a 20 di aprile, il secondo a 15 di luglio, il terzo a 25 di settembre, et il quarto a 12 di dicembre. Li chierici dicano per ciasched'una volta tutto l'Officio de' Morti, e li laici 50 Pater Noster e 50 Ave Maria. Quando alcun frate mancherà, tanto di notte, quanto di giorno in Choro all'hore canoniche, senza ligittima causa, per la prima volta sia fraternamente corretto dal superiore in pubblico Refettorio, e la seconda mangi in terra pane et acqua.

 

CAP. II - DELL'ORAZIONE

Volemo che tutti i nostri frati assistano alla santa oratione, la quale si faccia continuamente ogni giorno un'hora la mattina, et un'altra la sera pria di cena a suono di campana.

 

CAP. III - DELLA CONFESSIONE E COMUNIONE DE' FRATI

Tutti i nostri frati, tanto professi, quanto novitij, si confessino et comunichino ogni otto giorni et anco nelle infrascritte feste, cioè la prima domenica dell'Advento, la Natività del Signore, l'Epifania, la Purificazione della Nostra Signora, la prima e la quarta domenica di quaresima, nell'Annontiatione della Madonna, nella Resurrettione di Nostro Signore, Ascentione, Pentecoste, il dì del Santissimo Corpo di Christo, la festa di S. Giovanni Battista, de' SS. Pietro e Paolo, l'Assuntione di Nostra Signora, il dì del Santo Padre nostro Agostino, la Natività della gloriosa Vergine, il dì di S. Michele Arcangelo, et il dì di tutti i Santi. Nelle quali festività dal P. Vicario Generale o dai Priori de' Conventi si faccia l'assolutione generale ai frati.

 

CAP. IV - DEI PREDICATORI

Li predicatori della nostra Congregatione, che anderanno a predicare in quei luoghi dove saranno chiamati, e destinati dal Superiore, si sforzino di predicare più con la buona vita e buono esempio, che con la dottrina. E prohibemo affatto, che ne per se, ne per interposita persona ricevano denari, ne per la loro predicatione, ne meno per le spese; ma sia pensiero di quelle Università, dove predicheranno, provvedere loro delle cose necessarie. E facendosi da essi il contrario, incorrono nella privatione di voce attiva e passiva in perpetuo. Volemo di più che in questa nostra Congregatione in nessun modo s'introducano o ammettano graduati, come Maestri, Baccelieri. Ne meno i predicatori habbiano essentione dal Choro senza licenza del Superiore, a cui appartenga concederla, quando giudicherà essere opportuno.

 

CAP. V - DELLO STUDIO E SCOLARI

Li frati giovani della nostra Congregatione, che si troveranno idonei, e sufficienti a poter studiare, dopo la loro professione, si facciano attendere ad imparare le Scienze, come Logica, Filosofia e la Sagra Theologia. Et il P. Vicario, accioché la nostra Congregatione vada innanzi ancora per mezzo delle lettere, habbia pensiero di provvedere un Monastero di ciasched'una Provincia di un Lettore di buona vita et di sufficiente dottrina e scienza. E caso che lettori non ne fussero nella nostra Congregatione, non se ne pigli di altre religione se non dal nostro ordine di S. Agostino. E se in alcuna città dove sia nostro Monasterio sarà studio publico, il P. Vicario col consenso de' Padri Deffinitori, potrà dar licenza a quelli che saranno atti a studiare di andare al detto studio publico.

 

CAP. VI - DE QUELLI CHE S'HANNO DA RICEVERE ALL'HABITO

Nel ricevere, vestire, allevare e professare i Novitii si osservi tutto quello che è stato ordinato da Sagrosanto Concilio di Trento, e specialmente quanto si contiene nelle Costitutioni di Clemente VIII di f. m.; circa il modo e cerimonie del vestire e professare i Novitii si osservi quello ch'è ordinato nelle Costitutioni del nostro P. S. Agostino.

 

CAP. VII - DELLA OBEDIENZA

Siamo obligati li frati della nostra Congregatione ubidire con ogni sincerità e prontezza di animo ai loro superiori in tutto quello che sarà loro ordinato, purché non sia contrario ai precetti di Dio, alla nostra Regola et Istituto, et habbiano sempre in mente quanto sia grata a sua Divina Maestà questa Santa Virtù dell'Obedienza.

 

CAP. VIII - DELLA POVERTÀ

Acciò che la nostra Congregatione si conservi nell'Osservanza della Santa Povertà, ordiniamo che nessuno habbia in cella cose particolari, ne vesti, ne cibi, ne altra cosa che non gli sia deputata per uso dal Superiore. Ma tutto sia nelle officine communi a tutti, distribuendosi da Superiori secondo necessità. Comandiamo in virtù dello Spirito Santo e di Santa Obedienza, che questo voto sia fedelmente osservato da i nostri frati, di modo che a nessuno sia lecito appropriarsi cosa alcuna, ne tenere denari, o altra cosa in poter suo o di persone secolari. E se alcun frate fossero date elemosine per messe, o per altra causa sia tenuto a consignarle in potere de' Depositarij. E circa questo voto si osservi in tutto e per tutto quello che è ordinato nelle Costitutioni dell'Ordine del nostro P. S. Agostino, dove si tratta la pena del proprietario, cap. 9, nella parte sesta.

 

CAP. IX - DELLA CASTITÀ

Come dalli nostri frati s'habbia da osservare l'inviolabile virtù della Castità ci insegna il N. P. S. Agostino nelle sue Regole; però senza dare altri precetti habbiano i nostri frati avanti gli occhi, e scritto nel core quello che in detta regola si comanda. E quelli che violassero (quod Deus avertat) questa Santa Virtù, incorrono, secondo la qualità e gravezza del Peccato, quelle pene, che sono stabilite nelle Costitutioni del nostro Ordine, nella sesta parte, cap. 5.

 

CAP. X - DEL DIGGIUNO

I nostri frati siano tenuti a diggiunare (oltre li giorni ordinarij, ordinati dalla Santa Madre Chiesa) tutte le quarte e seste ferie, e sabbati dell'anno. Di più la quadragesima d'agosto, che incomincia dal primo dì del detto mese sino alli quindici, che è l'Assontione della Beatissima Vergine. Si diggiuni anco la quadragesima dell'Advento, che si piglia dopo il giorno di tutti i Santi alla Natività di Nostro Signore. E venendo la Natività in giorni di diggiuno, possano mangiare carne. E, quinte volte senza legittima causa, e senza veruna licenza del superiore, alcuno romperà detti diggiuni, mangi in terra pane et acqua.

 

CAP. XI - DELLA DISCIPLINA

Tutti li nostri frati (eccetto gli indisposti) siano obligati farsi disciplina tre volte la settimana, cioè ferie quarta, sesta o sabbato, doppo il Matutino in Choro. E fatto il segno del superiore, l'hebodomadario soggiungerà: servite Domino in timore etc. (qui si comincia a far la disciplina) dicendo il salmo Miserere mei Deus con il Gloria Patri etc. et il salmo De Profundis con requiem aeternam etc. per li Defonti, con dire un verso l'hebodomadario et un altro il choro alternativamente. Detti li quali salmi, dicano insieme la Salva Regina; o altra antifona, secondo, si dirà nella fine dell'Officio. E dopo soggiungansi: Christus factus et pro nobis obediens usque ad mortem; mortem autem crucis; e l'hebodomadario dica: Respice, quaesumus Domine, su per hanc familiam tuam, etc. E se alcuno frate senza legittima causa mancherà sia tenuto farsilo in publico refettorio.

 

CAP. XII - DELLA FORMA DEL NOSTRO HABITO

L'habito nostro sia di lana rustica negra naturale, senza tintura alcuna, lungo fino sopra i piedi. Il cappuccio tondo in testa, e rotonde le falde, che circondano le spalle, e il petto. E la cintura di pelle in segno della regola presa dal S. P. nostro Agostino. Il mantello arrivi sino al ginocchio. Le vesti di sotto l'habito potranno portarsi di fiandrina, o di lana rustica, secondo che vogliano far penitenza. Ma in niun modo si portino vesti di tela, come camicia, calzoni o calzetti. Vadano ancora li nostri frati senza calzetti, eccetto in caso di necessità, e con licenza e dispensa del superiore. E chi sarà trovato portar vesti di tela, per la prima volta sia fraternamente corretto, e se non deporrà subito, sia tenuto farsi la disciplina e mangiare pane et acqua in publico Refettorio in terra, e se perseverasse sia punito più gravemente. Per calceamenti adoperino scarpe, e siano uniformi a tutti, la quale uniformità si osservi così nel calzare come nel vestire, mangiare, dormire, et in ogni altra cosa, senza eccettione di persona.

 

CAP. XIII - IN CHE TEMPO SI DEVONO VESTIRE LI FRATI

Nel giorno di tutti i Santi ciasched'uno priore deve provvedere li frati del suo monasterio di vestimenti, calciamenti, secondo il bisogno di ciasched'uno. Non si doni panno, o denari, ma vesti fatte, accioché conforme la nostra regola: si come siete pasciuti da un cellario, così siate vestiti da un vestiario. E tutti li vestimenti siano riposti nella communità, e siano distribuiti dal superiore, siccome a ciached'uno vedrà esser di bisogno. Et il priore, che non osservasse o facesse [non] osservare la communità, sia deposto dall'officio.

 

CAP. XIV - DELLE CELLE DE' FRATI

Ogni frate habiti in quella cella che gli assegnerà il superiore, e non altrove. E li superiori de' monasterij non possano avere più di una cella per uno. Nessuno tenga in cella cose curiose, ma solo qualche figura di santi devota. A ciasacuno sia provisto d'una banchetta, d'una sedia, d'una lucerna, d'una littiera con saccone pieno di paglia, e con un cavezzale, d'una manta, o altra coperta di lana. Ne si possano tenere lenzuole, ne meno spogliarsi, ma dormono vestiti, fuorché gli ammalati, se così ordinerà il medico. E chi fosse trovato dormire altramente, o in lenzuoli, o spogliato, o senza cappuccio, per ciasched'una volta si faccia la disciplina in publico Refettorio, e mangi a terra pane et acqua senza cappuccio. Ordiniamo, che ogni priore visiti, quante volte gli parerà espediente, tutte le celle del suo monasterio con due padri di gravità; e diligentemente veda se alcuno tenesse cosa contro le nostre regole et ordini superiori, che sconvenisse alla nostra povertà.

 

CAP. XV - DELLA CURA DEGLI INFERMI E DE FRATI CHE STANNO IN FINE DI MORTE

Circa li frati infermi, o che si troveranno in fine di morte il priore sia diligentissimo, e n'habbia cura con grandissima sollecitudine, senza eccettione di persone; et si osservi, e faccia osservare tutto quella che intorno a questo è ordinato nelle Costitutioni del nostro Padre S. Agostino nella seconda parte, al cap. 14.15. E perché questo monasterio di S. Maria di Colorito è lontano dall'habbitato, volemo che si faccia l'infermeria nella terra di Morano in una casa del monasterio, accioché gli infermi habbiano li medici e le medicine a tempo opportuno.

 

CAP. XVI - DELLA VOCE DELLI FRATI LAICI

Perché in questa nostra Congregatione vi sia paucità di frati, e accioché ancora si tolgano via molte perturbationi contrarie al pacifico e quieto stato de' buoni religiosi, volemo che i nostri frati laici habbiano l'una e l'altra voce, avvertendo però che la voce passiva non s'intenda al vicariato. Ne meno habbiano voce se non dopo quattro anni della loro professione, dopo la quale siano tenuti ancora dir la colpa per tre anni in Refettorio. Quelli che saranno ricevuti sacerdoti al nostro habito siano privi dell'una e l'altra voce per due anni dopo la loro professione, e per un anno dopo quella siano tenuti dir la colpa ogni giorno. Li chierici quando saranno di ordini sacri habbiano solamente la voce attiva, ma la passiva da poi che saranno sacerdoti. E se alcuno costituito in ordini sacri, sarà ricevuto al nostro habito, sia privo dell'una e l'altra voce per tre anni, e sia tenuto dir la colpa per due anni dopo la sua professione.

 

CAP. XVII - DEL REGIMENTO DELLA NOSTRA CONGREGATIONE

La nostra Congregatione si regerà e governerà con la regola del S. P. nostro Agostino, la quale professiamo in pura osservanza, e con li nostri instituti e diffinitioni particolari, che si faranno nelli capitoli, secondo l'occorrenza. Si servirà et avvelerà ancora delle Costitutioni dell'Ordine del N. P. S. Agostino, cioè di quelle solamente che non contraddicono al nostro instituto, et alla regolare osservanza di essa nostra Congregatione il cui Rettore e Governatore canonicamente eletto habbia assoluta, libera e generale autorità sopra tutta la Congregatione. E volemo che ogni due anni si celebri il nuovo capitolo, e che per detti due anni duri l'officio del Vicariato. Ogni anno si faccia ancora la congregatione, nella quale li priori eletti in capitolo, o siano assoluti dal loro officio, o confermati così parerà espediente. Dichiariamo che nell'elettione da farsi dal P. Vicario Generale concorrono solamente il P. Presidente e il P. Vicario assoluto, e suo compagno, li Deffinitori, Priori che si ritrovano all'hora, e Discreti delli nostri conventi. Dichiariamo ancora, che nella Congregatione che si farà per l'elettione dei nuovi Priori, o confermatione dei passati concorrono il P. Vicario Generale, assistenti et il Deffinitorio. Di più il P. Vicario Generale assoluto nonostanti le costitutioni dell'Ordine Agostiniano habbia voce solamente nel prossimo Capitolo, che si darà, e non più. Quando nella nostra Congregatione sarà il numero di venti sacerdoti, all'hora volemo che si facciano quattro Deffinitori; ma sin tanto che non si arriverà al detto numero per la paucità dei frati, che ne facciano due solamente.

 

CAP. XVIII - DELLA VISITA DELLA NOSTRA CONGREGATIONE

Essendo la visita uno de' principali officij del Pastore et alla salute del suo gregge sommamente necessaria et utile, il P. Vicario della nostra Congregatione almeno una volta l'anno personalmente visiterà con ogni pietà e diligenza tutte le chiese, monasterij e frati nostri, corrigendo e riformando tutto ciò che si troverà essere di bisogno, secondo la regola di S. Agostino, e le Diffinitioni e Statuti nostri, havendo in sua compagnia uno de' Deffinitori, et il Padre suo compagno ordinario il quale scriverà gli atti della visita; et in ciasched'uno luogo lascerà copia authentica de' decreti fattivi, procedendo con ogni carità et amore. Avvertisca però il P. Vicario Generale, quando troverà eccessi di frati, di punirli solamente con pene salutari e personali, non in denari, o altro che fosse contro la povertà che noi professiamo et osserviamo. E quando il nostro P. Rev.mo Generale una volta nel suo sessennio del suo Generalato si degnasse personalmente, o destinar visitatore (conforme il nostro breve di PP. Paolo V di f.m.) per visitare la nostra Congregatione e ritrovassi da punire i nostri frati, la pena non sia pecuniaria (mentre a nostri frati non è lecito tenere o havere denari) ma personale solamente.